Novità dalla Legge di Stabilità per il 2014: come cambiano le imposte di registro e la definizione della casa “di lusso”

A partire dal primo gennaio 2014, in forza di quanto stabilito dall’articolo 10 del D.lgs. n. 23/2011 e dell’articolo 26 del Dl 104/2013, convertito nella legge 128/2013, cambia la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di beni immobili a titolo oneroso. Le nuove riguardano principalmente gli atti tassabili con l’imposta di registro proporzionale e solo in minima parte i trasferimenti imponibili IVA.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, chi deve acquistare la prima casa sarà lieto di sapere che l’aliquota si è abbassata dal 3% al 2%, ma con un minimo di euro 1.000.

Sono cambiati anche i requisiti relativi agli immobili “di lusso”, in presenza dei quali l’agevolazione prevista per la prima casa non è applicabile. Sino al 31 dicembre 2013 le caratteristiche degli immobili di lusso erano elencate dal Decreto Ministeriale Lavori Pubblici del 22.08.1969, in forza del quale si ritenevano “di lusso”: le case aventi una consistente superficie, a prescindere da qualsiasi altra caratteristica. Dal primo gennaio 2014, invece, ai fini dell’imposta di registro, sono considerate “di lusso” e, quindi non rientranti nell’agevolazione, le sole unità immobiliari classificate in Catasto nella categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche.

Si precisa che le caratteristiche “di lusso” elencate nel DM Lavori Pubblici del 22.08.1069 non sono state abrogate, trattandosi delle norme a cui si deve continuare a fare riferimento quando l’agevolazione “prima casa” sia richiesta nell’ambito di un contratto imponibile IVA.

Dal primo gennaio 2014, ad eccezione della “prima casa”, ogni altro trasferimento di immobile (di qualsiasi tipologia) a titolo oneroso cui sia applicabile l’imposta di registro viene tassato:

»     Con l’aliquota del 9%, con un minino di euro 1.000 (mentre prima si spaziava dal 3 all’8%, a seconda dei casi)

»   Con l’aliquota del 12%, sempre con un minimo di euro 1.000, in caso si tratti di terreni agricoli acquistati da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale;

»     Con le imposte fisse di registro e ipotecaria, pari ad euro 200 ciascuna

»     Oltre all’1% di imposta catastale se si tratta di terreni agricoli acquistati da coltivatori diretti e Iap (che siano iscritti alla relativa gestione previdenziale) e dalle società agricole.

In tutti i casi in cui si applicano queste nuove aliquote del 2, del 9 e del 12 per cento: le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella nuova misura fissa di 50 euro ciascuna ed è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, che prima erano dovute nella misura di 230+35+65=320 euro complessivi.

16-01-2014

Avv. Rossella Corapi

Studio Legale Tributario Corapi

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