La beffa del “Condono per la rottamazione dei ruoli” del 2003

Nel corso dell’anno 2003, in ragione di quanto previsto dalla legge n. 289/2002 (c.d. “Condono per la rottamazione dei ruoli”), milioni di contribuenti di tutta Italia hanno aderito al condono dei ruoli pregressi emessi in relazione al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni d’imposta 1993-1996.

Conformemente a quanto previsto dal suddetto Condono milioni di persone hanno quindi provveduto al pagamento del 25% dell’importo indicato nelle relative cartelle esattoriale, ottenendone lo sgravio.

Quest’anno, ovvero a distanza di ben sette anni dall’emanazione del suddetto condono, l’Agenzia delle Entrate si è accorta di aver mal interpretato la legge ed ha quindi iniziato a notificare milioni di provvedimenti di diniego, con i quali in pratica ha disconosciuto il condono, chiedendo al contribuente di provvedere al saldo della cartella esattoriale, in precedenza sgravata, maggiorata di interessi e sanzioni!

Se fai parte di questo nutrito gruppo di “fortunati”, avrai avuto modo di rassegnarti al linguaggio incomprensibile utilizzato in tali provvedimenti e di cui, quindi, sono certa apprezzerai questa sintesi.

In sostanza nel provvedimento di diniego l’Agenzia delle Entrate riconosce espressamente di aver commesso un errore nell’applicare la disposizione agevolativa prevista dall’art. 12 della legge n. 289/2002 agli importi dovuti dai contribuenti a titolo di tassa automobilistica, in quanto trattasi di tributo non erariale ma regionale e dunque, in quanto tale, da ritenersi escluso dalla definizione ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 13, che prevedeva una diversa modalità di definizione dei tributi locali, demandando ai competenti enti territoriali la possibilità di adottare specifici provvedimenti diretti a disciplinare la definizione agevolata dei tributi.

In ragione di tale errore l’Agenzie delle Entrate ha dunque comunicato agli utenti che la definizione delle cartelle esattoriali in questione non si è perfezionata e che perciò la riscossione delle stesse è stata ripresa come stabilito dall’articolo 1, punto 2.2. del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2005, secondo cui le somme versate in sede di condono sono da considerarsi quale pagamento a titolo di acconto dell’importo complessivo iscritto a ruolo.

Secondo l’Associazione dei Consumatori la problematica sopra descritta investe circa un milione di contribuenti italiani e da un calcolo approssimativo ma verosimile, le cifre di incasso, previste da questa manovra fortemente lesiva degli interessi dei contribuenti ammontano a circa 300 milioni di euro.

Il comportamento così posto in essere dall’Agenzia delle Entrate, al fine di rimediare all’errore in cui la stessa è incorsa, non può però che ritenersi del tutto illegittimo in quanto esercitato in violazione dei principi sanciti dallo Statuto dei Contribuenti di cui alla legge n. 212/2000, come qui di seguito si avrà modo spiegare.

Il mio consiglio, ovviamente, è quello di fare ricorso alla Commissione Tributaria. Nel ricorso, in primo luogo, si potrebbe eccepire l’intervenuta prescrizione della cartella esattoriale in questione, ovvero sostenere che il diritto azionato dall’Agenzia si sia estinto essendo trascorsi oltre dieci anni dall’emissione della cartella medesima e non essendo nel frattempo intervenuto alcun atto interruttivo del termine di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c. (previa verifica ovviamente).

Quanto al pagamento effettuato in adesione al condono previsto dall’art. 12 della legge, è bene richiamarsi espressamente a quanto affermato in merito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5462 del 14 marzo 2006, non ha ritenuto che il pagamento di una parte della cartella esattoriale costituisca riconoscimento dell’intero debito e che, come tale, sia un atto interruttivo della prescrizione.

In tema di prescrizione si ricorda quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto dei Contribuenti, secondo cui: “I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”.

Nel caso tu abbia perso la cartella esattoriale incriminata, non temere, la legge è dalla tua parte, è infatti onere dell’Agenzia dimostrare di averla effettivamente notificata. In merito si richiama la sentenza n. 24 emessa dal Tribunale di Bari il 24 gennaio 2010, secondo cui “Il creditore ha l’onere di documentare l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di mora costituenti titolo esecutivo nei termini di legge di fronte alla contestazione sollevata in tal senso dal debitore, in difetto, dovendo dichiararsi l’inefficacia e la nullità dell’azione esecutiva e del pignoramento intrapresi in danno di quest’ultimo. A tal riguardo, di nessun pregio è l’argomentazione addotta dallo stesso creditore o concessionario delegato da quest’ultimo per la riscossione, fondata sull’obbligo di conservazione della suddetta documentazione per un periodo di cinque anni ex art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973, dal momento che tale previsione normativa non può comportare un’esenzione dall’onere probatorio di dimostrare di aver effettivamente notificato la cartella esattoriale e l’avviso di mora (onere di certo ricadente sul creditore in base ai principi generali)”.

Oltre ad eccepire l’estinzione per prescrizione del diritto azionato dall’Agenzia ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2946 c.c., è bene contestare l’illegittimità del provvedimento di diniego in quanto emesso in violazione dell’art. 10 della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) rubricato “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”, secondo cui “1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa. ”

Infine, dato atto di quanto sopra, non rimane che sperare nel buon senso dei Giudici Tributari e incrociare le dita…

Avv. Rossella Corapi

Studio Legale Tributario Corapi

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