Dopo i rincari dei pedaggi autostradali, una delle novità più recenti per gli automobilisti italiani è l’obbligo di pagamento del contributo unificato introdotto dall’art. 212 della legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010) per coloro che vogliono impugnare una multa (o una diversa sanzione amministrativa) presentando opposizione al Giudice di Pace.
Dopo i rincari dei pedaggi autostradali, una delle novità più recenti per gli automobilisti italiani è l’obbligo di pagamento del contributo unificato introdotto dall’art. 212 della legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010) per coloro che vogliono impugnare una multa (o una diversa sanzione amministrativa) presentando opposizione al Giudice di Pace.
In pratica si dovrà versare allo Stato 30 euro (ovvero 70 euro qualora la multa superi i 1.500 euro) cui vanno sommati 8 eurodi marca da bollo per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria. Tale contribuito, da versare alla Posta o in tabaccheria, potrà essere recuperato solo se viene accolto il ricorso.
E’ dichiarato intento della normativa in esame arginare l’ondata di ricorsi al Giudice di Pace che, assestatasi sui circa 700.000 procedimenti nel solo ultimo anno, intasa le cancellerie dei Tribunali.
Appare ovvio che un tale ulteriore onere (che si aggiunge all’esborso per la raccomandata, la formulazione del ricorso, l’eventuale mandato a un legale nonché la perdita delle giornate di udienza) porterà ad una più accurata ponderazione nella scelta di ricorrere avverso la sanzione, posto che nella gran parte dei casi la stessa sarà di poco superiore a quanto bisogna versare alle casse dello Stato per il procedimento.
Se le motivazioni sottese a tale novità normativa possono risultare condivisibili, aberranti si presentano di contro le implicazioni che ne derivano.
In primis, in caso di rigetto del ricorso, non sarà possibile recuperare il contributo versato. In secondo luogo, in caso opposto di accoglimento, si apre uno scenario di incertezza in rapporto all’ente cui bisognerà rivolgersi per ottenere il rimborso del versamento (si ricordi infatti che il beneficiario di quest’ultimo è lo Stato, ma gli oneri del procedimento dovrebbero ricadere sulla controparte processuale che, in caso di sanzioni amministrative, è il Comune). A ciò si aggiunga che l’eventuale procedimento amministrativo di recupero instaurerà un iter legale molto complesso, cui difficilmente il cittadino potrà far fronte senza l’ausilio di un avvocato.
Sebbene la norma rappresenti un potente dissuasore ai ricorsi al Giudice di Pace, il legislatore pare non aver considerato che a fronte di questo snellimento della mole di ricorsi per le cancellerie dei tribunali, aumenteranno esponenzialmente i ricorsi al Prefetto, il cui accesso rimane gratuito (stante l’obbligo di corrispondere una cifra pari al doppio di quella comminata in caso di soccombenza). Se le Prefetture verranno sommerse dalle impugnazioni delle multe, difficilmente saranno in grado di rispondere entro i tempi previsti dalla legge e le sanzioni cadranno in prescrizione.
Da ultimo plurimi sono anche i sospetti di incostituzionalità della norma in esame, sia perché assuntamene lesiva dell’uguaglianza nel diritto di difesa, secondo il combinato disposto degli artt. 3 e 24 Cost, rendendo difficile la possibilità di proporre ricorso per i non abbienti nel caso l’importo delle sanzioni sia elevato; in secondo luogo costituirebbe “un privilegio in favore della Pubblica Amministrazione perché non c’è parità della parti in contraddittorio, di cui all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione”.
Si ricordi che già nel 2004 una norma a contenuto analogo che introduceva l’obbligo di deposito cauzionale per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace di importo pari a quello della sanzione erogata, fu dichiarata incostituzionale sulla base delle stesse argomentazioni supra esposte.
Si darà compiutamente conto delle evoluzioni intervenute nei prossimi articoli di aggiornamento.
Avv. Silvia Messina
Foro di Milano
8/05/2010