Multa o preavviso di contestazione? Solo la prima infatti è impugnabile con ricorso al giudice di pace o al prefetto. Nel secondo caso invece si dovrà aspettare che la contravvenzione sia notificata al proprio domicilio prima di poter procedere con le ordinarie vie già descritte in questa sezione.
A chi non è capitato di trovare un foglietto di carta sul parabrezza della propria auto, dove si commina il pagamento di una multa per violazione al Codice della Strada?
Ebbene, tale foglio, qualora non vi sia stata la contestazione personale degli agenti accertatori per assenza del trasgressore, non costituisce verbale di contravvenzione, avverso il quale è possibile proporre opposizione innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace nel termine di 60 giorni dalla contestazione, bensì “preavviso di contestazione”, il quale non ha alcun valore giuridico e pertanto non è atto impugnabile. Per far si che il procedimento sanzionatorio si perfezioni nei confronti del trasgressore, infatti, è necessario che copia di tale verbale venga recapitata presso la residenza od il domicilio del trasgressore o dell’intestatario del veicolo in questione nel termine perentorio di 150 giorni dall’infrazione, tramite lettera raccomandata A.R., il quale nel termine di 60 giorni dal perfezionamento della notifica è legittimato a proporre opposizione. L’impugnazione del “preavviso di contestazione” infatti, non solo costringe il Giudice di Pace o il Prefetto a dichiarare il ricorso inammissibile, ma spesso comporta la perdita del diritto all’opposizione poiché decorre inutilmente il termine di 60 giorni per proporre opposizione nella erronea convinzione di averla già effettuata.
Avv. Cesare Salmè
Ordine degli Avvocati di Catania
cesaresalme@libero.it
22/05/2010