In tema di circolazione stradale, l’art. 2054, comma 2, c.c., stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno patito dai singoli veicoli. Secondo la Suprema Corte tale presunzione di corresponsabilità “può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento dell’altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso” (cfr. Cass. n. 26415/2007). In termini di determinismo causale, per valutare l’incidenza della condotta di guida dei conducenti dei mezzi nella causazione del sinistro, bisogna compiere un giudizio ex ante, ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono del tutto inverosimili. Ai fini di una corretta valutazione bisogna altresì considerare la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile, vigendo nel processo civile la regola della preponderanza dell’evidenza o del “ più probabile che non”, mentre nel
processo penale la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. da ultimo Cass. n. 10741/2009 e n. 10285/2009).
La questione relativa alla configurabilità del concorso tra una colpa specifica, ossia concretamente accertata a carico di un conducente, e la colpa presunta dell’altro conducente, assume un enorme rilievo pratico se si considerano gli enormi riflessi che la sua soluzione è destinata a produrre nella distribuzione dell’onere della prova e nella quantificazione dei danni risarcibili. L’art. 1227, primo comma, del codice civile, prevede infatti che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento deve essere diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre secondo il comma successivo nessun risarcimento deve ritenersi dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. In base alle norme sopra citate ed al principio per cui “ben può individuarsi il concorso di colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti, con una colpa presunta a carico dell’altro” (Cass. Civ. 5635/97), si è formato un primo orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il soggetto danneggiato, che voglia superare la presunzione sancita dall’art. 2054 co. 2 c.c., avrebbe tanto l’onere di provare l’altrui colpa specifica, quanto l’onere di fornire la prova liberatoria, prevista dall’art. 2054 co. 1 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questo orientamento è stato ripetutamente sottoposto a critiche, tanto da apparire superato ad opera della stessa Corte di Cassazione, la quale ha successivamente precisato che il concorso tra colpa specifica e colpa presunta, sebbene teoricamente configurabile, deve in realtà ritenersi superato anche in via logica, in considerazione del carattere eziologicamente assorbente della condotta assunta dal conducente, la cui colpa sia stata accertata in concreto (Cfr. Cass. Civ. 5226/06). Tale secondo indirizzo, ritenuto “più condivisibile, dal momento che consente di giungere ad una graduazione delle responsabilità concretamente più rispondente all’effettiva intensità delle rispettive colpe dei conducenti, relegando i criteri presuntivi ad un ruolo effettivamente sussidiario e residuale”, rischia ora di essere completamente stravolto dal principio statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24860 del 9 dicembre 2010, secondo cui:“Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile".
Il principio, che apparentemente si pone come ulteriore specificazione dell’esigenza di assicurare una distribuzione della responsabilità la più aderente possibile al caso concreto, impone di procedere all’accertamento in concreto della condotta di guida tenuta da entrambi i conducenti del veicolo anche nel caso in cui uno di essi abbia perpetrato una violazione grave alle regole di circolazione stradale.
Ebbene, alla luce della previsione contenuta nel primo comma dell’art. 2054 c.c., per cui “il conducente di un veicolo … è tenuto a risarcire il danno … se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, nonché della presunzione di concorso paritario sancita dal secondo comma per il caso di scontro tra i veicoli, non pare potersi dubitare che incomba a carico del conducente/danneggiato la prova di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile, richiesta dalla Corte di Cassazione.
Ne deriva che, in caso di mancata prova, in positivo, di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione nonché alle norme di comune prudenza, escluso il superamento in via logica della presunzione del concorso di colpa, tornerà ad essere operativo, ed a produrre incisivi effetti sul piano della distribuzione delle responsabilità risarcitorie, il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell’altro.
In conformità a tale principio di diritto il Tribunale di Verbania, chiamato a pronunciarsi in merito alla responsabilità civile nella causazione di uno scontro frontale intervenuto tra un’autovettura ed un pullman, avvenuto in seguito all’invasione della corsia opposta percorsa dall’autobus da parte del conducente dell’auto, ha ritenuto di determinare nel 20% il concorso colposo imputabile all’autista del pullman, il quale, procedendo ad una velocità di 95 Km/h e contravvenendo in quel tratto di strada il disposto dell’art. 142/8 C.d.s. (per cui venne sanzionato), “certamente non fece tutto il possibile per evitare l’impatto o, quantomeno, per ridurne le conseguenze dannose” (cfr. Tribunale di Verbania, sentenza n. 85/2010).
Il Tribunale di Verbania ha determinato nella misura del 20% il concorso di colpa dell’autista del pullman, osservando che se quest’ultimo avesse rispettato il limite di velocità di 70 Km/h imposto su quel tratto di strada e la comune regola di prudenza di moderare la velocità in presenza di elevato traffico, gli ingenti danni riportati dal suo veicolo sarebbero stati di entità sicuramente inferiore, con la conseguenza che la richiesta di risarcimento danni dallo stesso avanzata contro il conducente dell’auto è stata sì accolta ma anche decurtata del 20%.
Avv. Rossella Corapi
Foro di Milano
rossellacorapi@gmail.com
23/01/2010