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La sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente non decade con l'annullamento del verbale. di R. Corapi
La seconda sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10 novembre 2010, n. 22881, ha stabilito che il termine assegnato al proprietario del veicolo per comunicare all'organo accertatore i dati relativi al conducente non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento impugnato, ma dalla data della richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia.
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