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Interessi

Cosa sono gli interessi

Gli interessi sono una particolare obbligazione pecuniaria c.d. accessoria poiché nasce da un’altra obbligazione, principale, cui si aggiungono e ne costituiscono il frutto. Possono quindi essere definiti come delle prestazioni pecuniarie percentuali e periodiche dovute da chi utilizza un capitale altrui o da chi ne ritarda il pagamento. La misura in cui sono dovuti è percentuale (il saggio).

I termini di pagamento

Se la legge o il contratto non stabiliscono diversamente il termine di pagamento degli interessi coincide con la scadenza dei periodi in base ai quali gli interessi sono computati. Ad esempio se il tasso è del 3% semestrale si presume che gli interessi debbano essere pagati al termine di ogni semestre. Tuttavia la periodicità degli interessi non implica necessariamente anche la periodicità dei pagamenti. Gli interessi infatti possono essere pagati anticipatamente o conglobati nelle rate di rimborso del capitale utilizzato senza che ciò ne muti la natura o la disciplina.

Classificazione degli interessi

1)   Gli interessi si distinguono innanzitutto secondo la loro fonte.

  • Usuali: gli interessi che hanno fonte negli usi;
  • Legali: gli interessi che hanno fonte nella legge o in altro atto avente efficacia normativa generale;
  • Negoziali: gli interessi che hanno fonte in un titolo negoziale. Se il titolo è un contratto gli interessi sono dati più specificamente convenzionali.

2)   Altra classificazione riguarda invece la loro funzione remunerativa o risarcitoria.

  • Interessi compensativi, corrispettivi e compensativi: rappresentano un compenso percentuale periodico dovuto in cambio del vantaggio della disponibilità di una somma di denaro spettante al creditore (si pensi al mutuo);
  • interessi moratori: costituiscono una liquidazione forfettaria minima del danno per il ritardato pagamento dei debiti di denaro. Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo la giurisprudenza riconosce al creditore il diritto agli interessi a far data dal sorgere o dalla maturazione del credito principale.

Tasso legale

Il tasso legale degli interessi è quello stabilito dalla legge, inizialmente dal codice civile e successivamente da altri provvedimenti legislativi. Le parti possono convenire un più alto tasso di interesse, ma il patto richiede la forma scritta ai sensi dell'articolo 1284 c.c. (il tasso può essere anche maggiorato diminuendo il periodo di tempo sul quale esso va calcolato, anche in questo caso, però, si tratta comunque di una maggiorazione il cui patto richiede la forma scritta). Tale clausola si ritiene che non rientri fra quelle vessatorie e non richieda quindi la specifica approvazione per iscritto. Tuttavia in mancanza di forma scritta il patto nullo solo nella parte in cui determina un tasso superiore a quello legale.

 

 

TABELLA

Interessi legali

Provvedimento

Decorrenza

Misura

Art. 1284 codice civile

 Dal 21/4/1942 al 15/12/1990

5%

Art. 1, Legge n. 353/1990

  Dal 16/12/1990 al 31/12/1996

10%

Art. 2, c. 185, Legge n. 662/1996

Dal 1/1/1997 al 31/12/1998

5%

D.M. 10 dicembre 1998

Dal 1/1/1999 al 31/12/2000

2,5%

D.M. 11 dicembre 2000

Dal 1/1/2001 al 31/12/2001

3,5%

D.M. 11 dicembre 2001

Dal 1/1/2002 al 31/12/2003

3%

D.M. 1 dicembre 2003

Dal 1/1/2004 al 31/12/2007

2,5%

D.M. 12 dicembre 2007

Dal 1/1/2008 al 31/12/2009

3%

D.M. 4 dicembre 2009

Dal 1/1/2010 al 31/12/2010

1%

D.M. 7 dicembre 2010

Dal 1° gennaio 2011

1,5%