Cambio gestore e portabilità: utente inesistente

Quando il gestore telefonico accetta la portabilità del numero in seguito al cambio dell’azienda telefonica, è responsabile del buon esito della portabilità stessa. In caso di problemi infatti è possibile tutelarsi e chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. La concorrenza tra i diversi gestori di telefonia spinge sempre più spesso gli utenti a richiedere il passaggio da un gestore ad un altro insieme alla portabilità del numero telefonico. Il contratto di abbonamento telefonico si deve considerare quale contratto di somministrazione regolato dall’art 1559 c.c. ossia quello con cui una parte si obbliga ad eseguire nei confronti dell’altra verso corrispettivo di un prezzo a eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose. Il contratto di telefonia che viene stipulato tra l’utente e il gestore, si perfeziona nel momento in cui l’utente aderisce alla proposta: da questo momento è responsabilità del nuovo gestore inoltrare la richiesta di disattivazione dell’utenza precedente al vecchio gestore. Si crea cosi una situazione di “impotenza” dell’utente che può solo attendere il perfezionarsi del procedimento. A volte però l’utente si trova vittima del mancato coordinamento tra i due momenti:quello del distacco e quello della riattivazione con il nuovo gestore. Se infatti il procedimento di riattivazione non è tempestivo si verifica una situazione di “inesistenza” dell’utenza telefonica. Non poche sono state in questi anni le pronunce che hanno dato ragione proprio agli utenti principalmente in situazioni in cui l’utenza era destinata al profilo lavorativo e le conseguenze del disservizio erano notevoli. In queste pronunce si è riconosciuta l’esistenza di un danno patrimoniale e non patrimoniale. Queste ipotesi di danno si sono particolarmente delineate nelle ipotesi in cui le utenze erano destinate al settore lavorativo: ad esempio il disservizio della linea telefonica di uno studio legale, dove al danno patrimoniale legato alla perdita di clientela si era affiancato un danno non patrimoniale legato alla perdita di immagine per la inefficienza del servizio. Si ricorda recentemente la pronuncia del tribunale di Milano n. 7405/2009 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento di un utente il quale aveva sottoscritto una proposta di abbonamento a fini lavorativi in occasione del trasloco in un altro ufficio, con la garanzia di poter mantenere il vecchio numero di telefono (la cosiddetta “portabilità”). Sennonché alla disattivazione della vecchia linea è seguita l’attivazione della nuova senza la portabilità del vecchio numero con conseguenti problemi per l’utente nell’utilizzo dei servizi voce e fax. A quel punto l’utente ha richiesto di tornare al vecchio gestore e di risolvere il nuovo contratto, chiedendo un risarcimento in base alla perdita di clientela e alle spese sostenute per sistemare nuovamente le connessioni e i collegamenti telefonici tramite i tecnici. Il tribunale di Milano ha precisato perciò che dal momento in cui la vecchia linea viene disattivata è onere e obbligo del nuovo gestore porre in essere ogni adempimento nella attivazione della nuova linea senza poter addebitare eventuali ritardi o disservizi al vecchio gestore. Un’altra pronuncia recente è stata emessa dal giudice di pace di Caserta con sentenza del 18 febbraio 2010, in cui un gestore telefonico è stato condannato al risarcimento dei danni per aver preteso il pagamento di fatture per prestazioni mai usufruite dall’utente in conseguenza delle difficoltà tecniche del gestore nel trasferire il numero telefonico sul nuovo contratto. Il giudice ha ritenuto che la pretesa risarcitoria fosse illegittima a fronte della legittima richiesta di risoluzione del contratto da parte del somministrato, non potendo quest’ultimo certo essere responsabile delle difficoltà tecniche legate all’attivazione del servizio. Da queste pronunce si può trarre la conclusione che tutte le volte in cui un gestore prometta di assicurare il passaggio dell’utenza unitamente al numero (portabilità), prende su di se la responsabilità del buon esito della procedura. In ultimo si segnala un’importante pronuncia della Cassazione civile n. 7997/2010 con cui si è decretata l’applicazione al contratto di utenza telefonica delle norme generali in tema di contratti e in particolare gli articoli 1325 e 1326 c.c. per cui il contratto si perfeziona nel momento in cui la proposta viene accettata.

Avv. Carla Trombetta
Studio legale Trombetta

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