Diritti dei viaggiatori: Overbooking

L’avvicinarsi delle vacanze porta molti utenti soprattutto in questo periodo ad acquistare biglietti aerei con qualche mese di anticipo approfittando delle offerte spesso molto convenienti di alcune compagnie. Il proliferare in questi ultimi anni delle compagnie aeree cosiddette “low cost” ha comportato un considerevole aumento della domanda di voli in virtù di offerte molto basse e convenienti. Ciò nell’ottica di favorire l’accesso da parte di un numero sempre maggiori di viaggiatori aerei. Parallelamente a questo fenomeno si è sviluppato quello dell’ “overbooking” ossia la accettazione da parte della compagnia aerea di un numero di prenotazioni maggiore rispetto ai posti disponibili. In questi casi succede purtroppo che il passeggero si presenti in aeroporto anche con molto anticipo e che gli venga negato l’imbarco. Esistono però dei rimedi.

I rimedi

Che si fa in questi casi? Quale tutela è assicurata in ipotesi in cui il passeggero non abbia nessuna colpa? L’art 7 del regolamento CE 261/2004 stabilisce che in caso di negato imbarco si deve in primo luogo fare appello a eventuali volontari che siano disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da stabilire con il vettore aereo; qualora ciò non sia possibile i passeggeri a cui sia negato l’imbarco potranno chiedere il rimborso del biglietto se il viaggio è ormai inutilizzabile, oppure un volo alternativo verso la destinazione finale o un cambio data a scelta dell’utente. Il passeggero può chiedere poi una compensazione pecuniaria che va calcolata in base alla distanza dal paese di arrivo per cui il volo è negato. Il passeggero avrà poi diritto ad una adeguata assistenza, al  trasporto e al pernottamento in albergo. La compagnia aerea che si trova in overbooking dovrà immediatamente fornire al passeggero la documentazione che lo metta al corrente dei suoi diritti e a tal proposito è tassativamente previsto che ogni compagnia abbia un regolamento specifico a tal proposito e che al banco del check-in sia affisso il regolamento che vige in caso di negato imbarco, ritardo o cancellazione. Nel caso di viaggi tutto compreso, dove l’utente stipula il contratto di viaggio tramite il tour operator, quest’ultimo andrà indennizzato dalla compagnia responsabile dell’overbooking. Il tour operator a sua volta dovrà sicuramente restituire quanto ha ricevuto dal cliente in sede di prenotazione.

L’irrinunciabilità dei diritti e la tutela

L’art 15 del regolamento poi enuncia l’importantissima regola della irrinunciabilità: i diritti enucleati non possono essere oggetto di rinuncia o restrizione da parte del passeggero in virtù di clausole derogatorie eventualmente inserite dalla compagni nel contratto di trasporto. Infatti qualora un passeggero abbia accettato inconsapevolmente una clausola che deroghi ai suoi diritti sanciti nel regolamento potrà comunque, se ha ricevuto una compensazione inferiore a quella stabilita, rivolgersi agli organi giudiziari competenti per ottenere tutela. Le norme del regolamento CE disciplinano anche le ipotesi di ritardo e cancellazione per cui è molto utile conoscerle per fare valere i propri diritti. Si ricorda poi che il dlgs n. 69/2006 recante “Disposizioni Sanzionatorie per la violazione del Regolamento CE 261/2004 all’art. 3 in caso di negato imbarco punisce il vettore con una multa che può andare dai 10 mila ai  50 mila euro.

La Carta dei Diritti del Passeggero

L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha pubblicato nel marzo 2009 la sesta edizione della Carta dei Diritti del Passeggero che riassume i punti principali della normativa comunitaria sopracitata in modo chiaro e comprensibile per i passeggeri.

Avv. Carla Trombetta
Studio legale Trombetta

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3/06/2010