E’ donazione il trasferimento di strumenti finanziari

Se gli strumenti finanziari vengono trasferiti a mezzo banca attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente non può essere considerata una liberalità non donativa o donazione indiretta poiché si configura invece una vera e propria donazione che come tale deve rispettare le norme le norme previste dal codice civile. Prima fra tutte la forma dell’atto pubblico richiesta a pena di nullità dell’atto stesso.

Il caso è interessante per affrontare la differenza tra donazione e liberalità non donative. Leggi qui.

Nel caso sottoposto agli Ermellini un soggetto aveva trasferito ad un altro alcuni strumenti finanziari mediante la banca. La Cassazione sul tema ha precisato però che “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiarlo, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore. perchè l’operazione bancaria in adempimento dello iussum svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all’altro. Si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Come infatti si è sottolineato in dottrina, da una parte gli strumenti finanziari che vengono trasferiti al beneficiario attraverso il virement provengono dalla sfera patrimoniale del beneficiante; dall’altra il trasferimento si realizza, non attraverso un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma, più semplicemente, mediante un’attività di intermediazione gestoria dell’ente creditizio, rappresentando il bancogiro una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto“.

Cass. civ. Sez. Unite, 27/07/2017, n. 18725