Le società di recupero crediti e la violazione della Privacy

E’ ben nota realtà dei nostri tempi il ricorso dei consumatori alle società finanziarie allo scopo di ottenere un prestito da rimborsare in rate a scadenza prefissata nel contratto. Se da un lato questa pratica rappresenta senza dubbio una grande agevolazione in situazioni nelle quali sia necessario avere immediata liquidità finanziaria, dall’altro ha provocato in questi anni non pochi disagi per il consumatore, in virtù delle pratiche decisamente scorrette con le quali le predette società hanno agito per recuperare il credito. Si premette che nel nostro ordinamento esistono principi inviolabili di carattere costituzionale che devono essere coordinati con i principi contrattuali in situazioni in cui, come questa, l’aspetto personale si combina con quello patrimoniale. Il diritto all’immagine, il diritto alla privacy e alla dignità personale tutti rientranti nella previsione dell’art 2 Cost, vengono ormai troppo spesso sacrificati in virtù del preminente interesse ad ottenere speditamente la somma alla scadenza del termine prefissato. Tre sono i principi cardine che regolano questi contratti: la liceità, la correttezza, la pertinenza nel trattamento dei dati.

La liceità del trattamento dei dati prescrive che l’utilizzo di informazioni sensibili dell’utente deve essere fatta solo nella misura in cui serva allo scopo prefissato: non è dunque possibile “indagare” sulla vita del debitore o reperire più informazioni di quelle necessarie quali ad esempio numeri di telefono di terze persone al fine di reperire il debitore.

La correttezza del trattamento si riferisce alla necessità di evitare che al fine di raggiungere lo scopo si raccolgano dati anche presso terze persone creando una “pubblicità” della situazione patrimoniale del soggetto interessato. Ci si riferisce in particolare alla pratica scorretta delle insistenti telefonate effettuate dai responsabili del recupero crediti anche fuori dagli orari di ufficio, tali da creare un disagio e un’atmosfera di persecuzione nei confronti del debitore. Peraltro per tutelarsi da questa situazione è ben possibile inoltrare un denuncia per molestie alla competente autorità giudiziaria.

La pertinenza del trattamento dei dati, vale a dire l’utilizzo dei dati per il solo tempo necessario al contratto,con conseguente obbligo di cancellare i dati non appena ne venga meno l’utilità o la loro conservazione in modo che i titolari del trattamento non possano servirsene. Il garante della Privacy è intervenuto significativamente con un provvedimento del 30 novembre 2005 teso a richiamare le società di recupero crediti a un responsabile utilizzo dei mezzi a loro disposizione. Basti citare un piccolo passo del provvedimento che recita: “Non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo”. Il provvedimento è tutt’ora attualissimo considerato che purtroppo ad oggi le società di recupero crediti continuano a reiterare tali pratiche illecite. Il garante ha quindi specificato che non sono neppure ammesse telefonate preregistrate che possono mettere a conoscenza terze persone delle comunicazioni rivolte al debitore, nonché la spedizione di plichi in busta che per la dicitura o altre informazioni possano svelarne a terzi il contenuto e ledere la dignità ma anche il diritto all’immagine dell’utente. Alla luce di queste considerazioni è importante segnalare al Garante per la Privacy tali pratiche anche inoltrando una comunicazione al sito www.garanteprivacy.it.

Avv. Carla Trombetta

Studio legale Trombetta

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