Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di “repechage”

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si configura quando lo stesso si renda necessario per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro oppure al regolare funzionamento di essa.

Licenziamento secondo la giurisprudenza

La giurisprudenza, in materia, è da tempo costante nell’affermare che la soppressione del posto di lavoro come giustificato motivo oggettivo ex art. 3 l. 604/66 deve soddisfare, per essere legittimo, le seguenti condizioni:

1) deve rispondere ai criteri di corretta gestione aziendale;
2) deve essere effettiva;
3) deve sussistere l’impossibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni in azienda. 

Si evidenzia che l’onere della prova in merito alla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, considerate le difficoltà per il lavoratore di contrastare la scelta imprenditoriale, grava sull’imprenditore. In particolare, quest’ultimo dovrà fornire la prova sia della sussistenza dei requisiti di licenziamento sia la prova di non poter adibire il lavoratore ad altre mansioni equivalenti non solo nell’unità produttiva ove era addetto, ma anche prendendo in considerazione l’intero assetto organizzativo aziendale.

Licenziamento illegittimo senza “repechage”

L’imprenditore, per comminare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve dimostrare l’impossibilità di ricollocare il dipendente all’interno della struttura aziendale, adibendolo a mansioni anche diverse rispetto a quelle svolte in precedenza, purché di natura equivalente, (c.d. “obbligo di repechage”).

Sul punto la giurisprudenza stabilisce che: “Il licenziamento è illegittimo per mancato rispetto dell’obbligo di “repechage” allorché il datore di lavoro non fornisca la prova dell’impossibilità del reimpiego del lavoratore nell’ambito dell’organizzazione aziendale, non solo in mansioni equivalenti ma anche in mansioni inferiori rispetto a quelle cui era adibito il lavoratore medesimo“. (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 19.02.2008, n. 4068; Tribunale Trapani, sez. lav., 23 novembre 2007, in Redazione Giuffrè 2008; Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Ordinanza del 20 novembre 2012).

Licenziamento legittimo o non legittimo?

In sintesi, con riferimento al repechage, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresenterebbe “l’extrema ratio” dell’imprenditore, il quale potrebbe procedere con il licenziamento solo dopo aver valutato l’inesistenza di un’altra posizione aziendale in cui riallocare il lavoratore da licenziare (Cassazione civile, Sezione Lavoro, 26 aprile 2012, n. 6501; in Guida al Lavoro, 2012, 24, pag. 31).

Avv. Daniele Casale
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano
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