Mancata comunicazione dati conducente: attenzione alla sanzione accessoria!

L’art 126 bis del Codice della Strada disciplina al 2° comma la sanzione prevista per il caso di mancata comunicazione dei dati del conducente nelle ipotesi in cui, a seguito di una infrazione ove non sia stata possibile l’immediata contestazione al conducente, al proprietario/obbligato in solido venga notificato un verbale che oltre alla sanzione pecuniaria preveda la decurtazione dei punti patente. Questa norma nasce con l’intento di permettere al proprietario obbligato in solido dell’autovettura di evitare la decurtazione dei punti a suo carico, indicando le generalità di chi si trovava alla guida al momento dell’infrazione. L’articolo in questione prevede espressamente che il proprietario dell’autovettura debba comunicare entro 60 giorni dalla notifica del verbale, all’organo di polizia competente, le generalità del conducente, con avvertimento che in caso di mancata comunicazione nei termini verrà applicata una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000,00 euro.

Tale sanzione pecuniaria segue a un intervento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 27/2005 ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art 126 bis nella parte in cui, nel testo precedente, stabiliva che in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente, la decurtazione dei punti dovesse avvenire in capo al proprietario in solido.

Tale previsione normativa è stata più volte oggetto di contestazione, principalmente perché spesso il proprietario dell’autoveicolo si trova nell’impossibilità di fornire i dati relativi all’effettivo conducente, magari perché è passato un lasso di tempo che giustifichi tale condotta omissiva, o perché – nel caso ad esempio di ditte di trasporti con diversi dipendenti- l’autovettura sia in uso a persone diverse. Ma la medesima ipotesi si può verificare quando l’auto anche in ambito familiare viene utilizzata da più componenti.

Queste ipotesi infatti hanno generato una serie di ricorsi tesi a far dichiarare l’illegittimità della sanzione ex art 126 bis.

Sul punto è di nuovo intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 165/2008 ha riconosciuto al proprietario la facoltà di esonerarsi da responsabilità quando non possa fare altro che rendere una dichiarazione negativa,per impossibilità di indicare chi si trovasse alla guida del mezzo al momento dell’infrazione. Infatti la ratio sottesa all’art 126 bis, per come precisato dalla stessa Corte, consiste nel sensibilizzare tra gli utenti un obbligo di collaborazione al fine di identificare i reali responsabili dell’illecito.

Da ciò discende che ad essere sanzionata è la mera condotta omissiva di chi ignora la richiesta di comunicare i dati, che non può essere equiparata alla condotta di chi invece emette una dichiarazione negativa dimostrando di non aver potuto fornire dati precisi sul conducente. In altre parole è sempre buona norma rendere una dichiarazione negativa quando ci si trovi nell’impossibilità di indicare le generalità del conducente, piuttosto che ignorare la richiesta, in quanto ci si espone alla comminazione della salata sanzione pecuniaria! Il consiglio poi è quello di valutare attentamente se vi siano gli estremi per impugnare tale verbale, tenendo però conto che in un eventuale giudizio sarà fondamentale provare con riscontri certi ed oggettivi l’impossibilità di fornire i dati richiesti.

Nel caso invece in cui il proprietario paghi la contravvenzione riconoscendo pertanto l’illecito,non sarà solo per questo liberato dall’obbligo di effettuare la comunicazione,dovendo indicare in quel caso le proprie generalità. Questo perché la sanzione per mancata comunicazione dei dati è autonoma e viene emessa come un verbale a se stante sebbene dipendente da quello portante la sanzione principale.

Questo comporta due conseguenze: 1) A nulla varrà impugnare il secondo verbale sostenendo di aver pagato la contravvenzione e pertanto estinto la sanzione; 2) Se il proprietario fa opposizione al primo verbale, nessun effetto sortirà la notifica del secondo per mancata comunicazione fin quando il giudizio concernente la sanzione principale non verrà definito, e ciò in quanto nell’ipotesi di accoglimento dell’opposizione nessuna importanza può più assumere la comunicazione richiesta.

Infine va ricordato che i due verbali essendo autonomi hanno propri termini di notifica: ciò vuol dire che anche il secondo verbale dovrà essere notificato ai sensi dell’art 201 Codice della Strada, entro 90 giorni dal momento in cui l’organo procedente accerti la scadenza del termine per comunicare i dati del conducente ex art 126 bis, trascorsi infruttuosamente i quali sarà possibile fare ricorso.

Avv. Carla Trombetta
Studio legale Trombetta
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