Mediazione civile obbligatoria

Al via la mediazione civile. Il 20 marzo 2011 è ufficialmente entrato in vigore il decreto 28/2010 sulla conciliazione alle liti. Nonostante i dubbi e le incertezze legate alla sua applicazione, è bene parlarne per capire quale sarà l’iter da affrontare prima di andare in giudizio.

Lo scopo della mediazione civile

La conciliazione nasce con l’intento di snellire il carico di cause pendenti presso i tribunali, mediante un procedimento che sia alternativo -quando possibile- a un giudizio. Altro merito sarebbe quello di poter riuscire a risolvere una controversia senza dover affrontare le spese processuali e le lungaggini di un giudizio.
Sono diverse le materie cui si applica la conciliazione. Per alcune di esse diventa addirittura obbligatorio esperirla. Il mancato tentativo di conciliazione può essere rilevato d’ufficio dal Giudice nella prima udienza. In tal caso verrebbe alle parti di un termine di 15 giorni per promuovere la mediazione.
E’ anche possibile che il mancato tentativo di conciliazione venga eccepito dal convenuto. E che il contratto stipulato tra l’avvocato e il cliente sia annullabile con sanzioni disciplinari a carico del primo.
Va precisato che lo svolgimento della mediazione comunque non preclude alle parti la richiesta di provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale.

Conciliazione mediazione civile

Quali sono le materie dove è obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione?

Il decreto 28/2010 le indica all’art 5: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa e altri mezzi pubblicitari, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Si deve precisare però che nelle materie del condominio e del risarcimento danni derivante da circolazione di veicoli e natanti l’obbligo di conciliazione preventiva decorrerà dal 20 marzo 2012. E quindi tra un anno esatto dall’entrata in vigore del decreto.
L’avvocato è tenuto a informare il cliente della possibilità di avvalersi della mediazione e dei casi in cui è condizione di procedibilità della domanda all’atto di conferimento dell’incarico.
Tale informazione va resa espressamente per iscritto e deve essere allegata all’atto introduttivo del giudizio. E’ possibile ad esempio rendere questa dichiarazione nella procura alle liti, cioè l’atto con il quale il cliente da formalmente incarico professionale al proprio legale.

Come ci si deve comportare quando si richiede tutela in un campo ove la conciliazione sia obbligatoria?

La parte ricorrente dovrà redigere apposita istanza diretta ad un organismo di mediazione che potrà essere scelto liberamente dalla stessa tra quelli accreditati presso il Ministero della Giustizia.
L’istanza dovrà contenere il nome delle parti l’oggetto e le ragioni della pretesa. Il procedimento di mediazione dura 4 mesi. Il mediatore una volta nominato, fisserà un primo incontro tra le parti dandone loro comunicazione con i mezzi che ritenga più idonei, al fine di discutere sulla controversia e trovare una soluzione amichevole.
In caso di esito positivo, il mediatore redigerà apposito processo verbale ove saranno riportate le dichiarazioni delle parti dando atto del raggiungimento del risultato.
Oltre al verbale di conciliazione verrà redatto l’accordo conciliativo tra le parti, firmato dalle stesse. Ed il cui contenuto sarà formato da tutte le clausole con le quali saranno regolati i rapporti tra i litiganti.

Il verbale della mediazione

Il verbale di accordo verrà successivamente omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo.
La mediazione rappresenta perciò un procedimento che assume un’importanza non indifferente, considerato che nel caso di mancata partecipazione allo stesso, senza un ragionevole impedimento, il giudice può trarre argomenti di prova  nel successivo giudizio.
Sostanzialmente l’accordo conciliativo rappresenta una vera e propria transazione con cui le parti si fanno reciproche concessioni per comporre una lite tra loro o per prevenirla.
Qualora l’esito della conciliazione sia negativo, il mediatore potrà formulare una proposta conciliativa dandone notizia alle parti con un temine per accettarla, trascorso il quale si avrà per rifiutata.
E prevista la redazione di un processo verbale anche in seguito ad esito negativo, verbale che verrà poi depositato presso la segreteria dell’organismo deputato.

Come deve comportarsi il mediatore?

Egli ha innanzitutto ai sensi dell’art 9 del decreto, un dovere di riservatezza verso le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite  durante il procedimento. Il mediatore non è tenuto a deporre su tali informazioni davanti all’autorità giudiziaria.
Esiste poi il cosiddetto “segreto professionale” cioè l’inutilizzabilità in giudizio delle dichiarazioni rese e delle informazioni ricevute durante il procedimento di mediazione. Ovviamente, salvo il consenso della parte che ha reso tali dichiarazioni.
Non è comunque ammessa su esse la prova testimoniale o il deferimento del giuramento decisorio.

Quali sono i vantaggi fiscali della mediazione?

Ai sensi dell’art 17 del decreto, tutti gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa e tassa di qualsiasi natura. Il verbale di accordo è pure esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro.
In caso di Patrocinio a spese dello stato, nessuna indennità è dovuta se la mediazione è obbligatoria.
Le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono regolate dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di spese di giustizia, di cui al decreto n.115/2002.
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato l’elenco degli organismi accreditati (attualmente sono 145), divisi per province, consultabile sul sito www.giustizia.it nella sezione “strumenti” alla voce “mediazione e formazione”.

20/09/2011


Avv. Carla Trombetta
Studio Legale Trombetta – Catania