Multe illegittime e targhe clonate

Tra le situazioni più o meno assurde che si possono presentare nella vita quotidiana, merita una particolare attenzione il diffuso fenomeno di multe indirizzate a soggetti che non hanno mai commesso l’infrazione contestata.

Capita di ricevere una multa per una infrazione commessa in una città dove magari non si è mai stati, o se si in un periodo diverso da quello indicato.

Il più delle volte si tratta di infrazioni minori, come la mancata esposizione del tagliando orario, oppure un divieto di sosta.

Che succede quando si riceve una contravvenzione del genere? La prima cosa da fare è sicuramente verificare che non vi sia stato un errore di trascrizione della targa, magari per erronea trasposizione informatica dei dati dal verbale cartaceo.

Tuttavia a volte può capitare che i dati coincidano, magari perché l’agente accertatore ha trascritto realmente la vostra targa- per errore si capisce- cosi da ritrovarvi responsabili del fatto.
In questo caso il rimedio può essere quello  di proporre ricorso  entro trenta giorni dalla notifica, presso il giudice di Pace competente, quale viene indicato nella contravvenzione notificata.
Va fatta un riflessione però. La finanziaria 2010 ha ritenuto di assoggettare i ricorsi avverso le sanzioni al Codice della Strada al pagamento di un contributo unificato di euro 33, scoraggiando in tal modo la proposizione dei ricorsi tutte le volte in cui l’importo preteso è decisamente basso.

Tuttavia il rischio che si corre nel pagare un importo non dovuto come nel caso di specie, è quello di creare un precedente, soprattutto qualora si scopra che la propria targa è stata clonata.

In questo caso infatti, quella che oggi è una contravvenzione per un semplice divieto di sosta potrebbe trasformarsi in un reato più grave, ad esempio perché l’auto portante la vostra targa ha provocato un incidente.

Il consiglio allora è anzitutto quello di sporgere querela contro il Comune nel quale è stata elevata la contravvenzione, rivolgendosi alla Procura della Repubblica del proprio Comune di residenza: in questo modo ci si tutela anticipatamente su future infrazioni che coinvolgessero l’auto in questione;

in secondo luogo sarà sicuramente opportuno, anche se indubbiamente più costoso del pagamento della multa, proporre opposizione: ciò comporterà la necessità di provare la propria estraneità al fatto, posto che la Suprema Corte ha ampiamente ribadito che il verbale di contravvenzione fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni riportate in esso (Cass., SSUU, n. 17355 del 2009).

In seno al ricorso infine sarà opportuno chiedere di condannare il Comune de quo al risarcimento dei danni per le spese sostenute al fine della propria difesa in giudizio.

Il più delle volte infatti sarà necessario contattare un domiciliatario, a meno di recarsi personalmente in udienza (ma immaginate le spese di viaggio!).

Prove idonee a ottenere l’annullamento della contravvenzione possono essere ad esempio le ricevute del telepass, o una multa ricevuta lo stesso giorno nella propria città, o magari un certificato che provi che l’auto in quel giorno è stata sottoposta a revisione o si trovava in officina.

Ovviamente il più delle volte potrà capitare di non avere prove documentali, ma sarà comunque possibile servirsi di testimoni, che potranno fornire una prova delegata presso il Giudice di Pace del proprio Comune di residenza.

Avv. Carla Trombetta
Studio legale Trombetta
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