Presenza delle parti alla mediazione

Nel procedimento di mediazione
obbligatoria
disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Nella detta comparizione obbligatoria, tuttavia, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. Cass. Civ. sez., III, n. 8473 del 27 marzo 2019