Rimborso della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile

La tassa di concessione governativa per la telefonia mobile è stata abolita? Si può chiedere il rimborso?
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Rimborso della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile, è possibile chiederlo? Domandare è sempre lecito ottenere il rimborso della tassa per i cellulari è un’altra questione…

Infatti recenti sentenze della Commissione Tributaria del Veneto hanno affermato l’ormai inapplicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di telefonia mobile stipulati da enti pubblici, sulla base di alcuni principi validi anche per i contratti stipulati da altri soggetti.

La tassa di concessione governativa per la telefonia mobile non è mai stata abolita

Allo stato attuale però si deve tenere presente che la TCG non è mai stata abolita formalmente dal legislatore. Facciamo quindi un po’ di chiarezza. La tassa di concessione governativa sui cellulari nasce nel 1995. A quel tempo ancora aveva un senso considerare il “telefonino” un vero e proprio bene di lusso quasi fosse uno status symbol.

La tariffa 21 allegata al dpr 156/73 introduce il pagamento di una tassa a carico di chi possiede un contratto di telefonia mobile. In realtà il presupposto impositivo, ovvero l’oggetto della tassazione, è secondo il citato decreto la licenza acquisita per usufruire delle reti di telefonia mobile o il contratto di abbonamento sostitutivo.

E’ questo sostanzialmente il motivo del proliferare in Italia della scheda prepagata in quanto percepita come uno strumento contrattualmente meno vincolante. Si deve rilevare come a parere di chi scrive l’applicazione della TCG ai soli utenti legati al gestore telefonico da un abbonamento determina un evidente e non dovuto svantaggio. Svantaggio costituito dal prelievo fiscale preteso dall’amministrazione finanziaria, a differenza degli altri utenti che invece scelgono di utilizzare una scheda prepagata.

Tale situazione si pone perciò in contrasto agli articoli 3 e 41 Cost. e non può trovare alcuna giustificazione in un mercato aperto alla libera concorrenza traducendosi soltanto in una ulteriore vessazione per il contribuente. Il contribuente, sottoscritto l’abbonamento, deve pagare mensilmente 5,16 Euro se trattasi di privato oppure 12,91 Euro in caso di abbonamento business.

Cosa dicono le commissioni tributarie

Da tempo comunque si discute anche a livello istituzionale di una possibile abolizione di questa tassa. Infatti già nel 2007 quando con il c.d. Decreto Bersani abolì i costi di ricarica applicati dagli operatori telefonici alle utenze prepagate, vi fu un’interrogazione parlamentare in cui se ne discusse. Lo stesso anno anche l’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, chiese all’allora Ministro per lo Sviluppo Economico Pierluigi Bersani di trovare il modo di eliminare la tassa di concessione governativa, colpevole di alterare l’equilibrio del mercato di competenza.

Tuttavia alle parole non seguirono mai i fatti. Nel 2003 l’art. 218 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche Dlgs 259/2003 ha di fatto abrogato l’art. 318 del Dpr 156/73 che richiedeva la licenza per la concessione dell’esercizio delle singole stazioni radioelettriche. Su questo presupposto la Commissione Tributaria provinciale del Veneto con sentenza 26 novembre 2009, n. 100 aveva affermato che “venendo a mancare il regime concessorio e l’art. 318 che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, l’imposizione della tassa non risulta più applicabile”.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza del 10 gennaio 2011 n.5 ha chiarito che: “con la liberalizzazione del servizio delle telecomunicazioni è stato espressamente abrogato l’obbligo di possedere la licenza rilasciata dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in quanto sostituita da apposita autorizzazione ed è stato implicitamente abrogato l’obbligo di corrispondere la relativa tassa di concessione governativa sul radiotelefono”.

Come chiedere il rimborso della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile

A questo punto alcune associazioni di consumatori tra cui l’Adoc e Audiconsum danno la possibilità di scaricare un modulo per poter chiedere al gestore il rimborso di quanto versato a titolo di tassa di concessione governativa.

Occorre però evidenziare che i precedenti giuridici nel nostro ordinamento, sebbene indice di un orientamento giurisprudenziale, non costituiscono un vincolo legale per altri giudici che ben potrebbero disattendere i propri colleghi.

Inoltre in attesa di un quantomeno auspicabile intervento legislativo diretto all’abolizione definitiva della tassa non può esservi ancora alcuna certezza del rimborso. Secondo quanto riportato dall’Unione Nazionale Consumatori la tassa di concessione governativa per i cellulari porta alle casse dello Stato un gettito annuale di 750milioni di euro.

Per chiedere il rimborso della tassa concessione governativa indebitamente versata occorre inviare un’apposita istanza. Tale istanza è scaricabile dai siti delle più importanti associazioni di consumatori. Una volta compilata inviarla a mezzo di raccomandata a r. alla sede legale del proprio gestore telefonico e alla competente sede territoriale dell’agenzia delle entrate. Allegando copia delle fatture e delle ricevute di pagamento.

In caso di rifiuto o di silenzio, decorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa, è possibile ricorrere alla commissione tributaria provinciale competente.

 

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