Saldi bugiardi? Vince il consumatore!

saldi bugiardi

Lo shopping più conveniente dell’anno si avvicina, sempreché qualcuno non ci inganni.

Lo sa bene il Codacons dopo il successo registrato a luglio contro una nota azienda d’abbigliamento condannata dal Tribunale di Milano. Secondo il Giudice infatti si trattava di pratica commerciale scorretta accogliendo il ricorso promosso lo scorso inverno dall’associazione di consumatori.

L’Ordinanza del Tribunale sui saldi

L’ordinanza è stata emessa dal Giudice Claudio Marangoni, della sezione specializzata in materia di impresa A, e ha interrotto i saldi per il brand; il provvedimento è stato considerato subito storico, Codacons: <>.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto ingannevole la condotta dell’azienda consistente nell’indicare sui capi in vendita un prezzo, da scontare, superiore all’originario, così da avere più margine per applicare il saldo. Una condotta che, infatti, appare al giudice <>.

La pratica commerciale scorretta per i saldi

Il provvedimento tocca, per la prima volta nell’ambito saldi, il tema della pratica commerciale scorretta; ne è fondamentale l’importanza per la tutela e l’informazione del consumatore.

Una pratica commerciale consiste in una qualsiasi azione, compresa l’omissione, che un professionista, cioè “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” Cod. Cons., pone in essere nella vendita e nella promozione dei beni e servizi oggetto del suo esercizio.

Ma quando una condotta commerciale può dirsi effettivamente scorretta?

Ne da una limpida definizione il Codice del consumo, subito dopo averne posto il divieto. E’ scorretta la pratica commerciale contraria alla diligenza professionale ed idonea ad incidere sul comportamento del consumatore medio falsandolo.

Il Codice, nell’ambito del suddetto comportamento, distingue tra pratiche commerciali ingannevoli e pratiche commerciali aggressive.

Pratiche ingannevoli

Gli artt. 21-23 si dedicano alle pratiche, alle omissioni e alle pubblicità delle tariffe marittime ingannevoli e all’elencazione dettagliata di quelle condotte da considerarsi tali in ogni caso; genericamente la condotta inganna nel momento in cui è idonea ad indurre in errore il consumatore medio che, altrimenti, avrebbe assunto un comportamento diverso rispetto al bene o al servizio.

L’errore generato, che deve modificare in misura apprezzabile la decisione dell’utente per essere considerato tale, può manifestarsi sul prodotto rispetto alla sicurezza e alle modalità di utilizzo, al prezzo, alla disponibilità e alle caratteristiche proprie.

Pratiche aggressive

Ai sensi degli artt. 24-25, invece, sono da considerarsi aggressive le pratiche generate ricorrendo a molestie, coercizione od altro indebito condizionamento, oltreché quelle definite in ogni caso aggressive nell’elencazione fornita dall’art. 26.

L’aggressività delle condotte in esame dipende dalla natura, dai tempi, dalle modalità e dall’eventuale ricorso alla minaccia fisica o verbale.

La specialità della disciplina di settore, riassettando ed organizzando la materia, ha innovato rispetto alla tutela collettiva nell’ambito considerato senza però ostacolare il ricorso ai tradizionali procedimenti giudiziari previsti dall’ordinamento per la tutela del consumatore individuale.

Di Mariachiara D’Auria