Vietato pagare l’affitto in contanti

Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore l’obbligo di pagare i canoni di locazione soltanto con mezzi tracciabili escludendo esplicitamente l’uso dei contanti a prescindere dall’ammontare del pagamento.

Lo scopo delle nuove regole è ovviamente quello di contrastare il fenomeno dei cosiddetti affitti in nero e l’evasione sulle relative somme percepite a titolo di canone da parte del locatore.

Il divieto

Il comma 50 della legge n. 147/2013 introduce una modifica del decreto-legge 6 dicembre 2011 (decreto “salva Italia”) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 disponendo che il canone di locazione debba essere corrisposto con modalità tracciabili, vietando l’uso dei contanti, senza limite minimo di importo. L’inquilino pertanto dovrà onorare il proprio impegno a mezzo di bonifico, assegno o, nel caso di pagamenti ad agenzie immobiliari si potrà utilizzare anche il bancomat e le carte di credito.

Chi è obbligato

Le nuove regole sugli affitti introdotte dal sopra citato comma 50 sono estese a tutti i pagamenti riguardanti canoni di locazione delle unità immobiliari abitative. Devono quindi ritenersi esclusi dall’applicazione del divieto i contratti di locazione che hanno ad oggetto negozi, uffici e in generale di tutti gli immobili che non sono destinati ad abitazione. Un’altra esclusione indicata esplicitamente dalla legge riguarda i canoni corrisposti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Dubbia appare invece l’applicabilità delle nuove norme ai contratti di locazione di box auto. Si ritiene tuttavia che qualora il box in affitto sia un bene pertinenziale all’abitazione, sarà considerato al pari di un immobile con destinazione abitativa dovendosi quindi ritenere vigente l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione che, al contrario, non sussiste se l’autorimessa non è pertinenza di un alloggio abitativo. Alle medesime conclusioni appena esposte si deve giungere per gli affitti relativi a solai, cantine e in generale a tutti gli immobili potenzialmente connessi all’abitazione.

La verifica della pertinenzialità del box e delle altre unità può essere verificata sul contratto di acquisto dell’immobile.

Sanzioni

La legge prevede che in caso di violazione delle nuove regole di pagamento del canone di locazione per immobili ad uso abitativo, il locatore e il conduttore perdano il diritto alle agevolazioni fiscali come ad esempio quelle previste in caso di regime della cedolare secca, quelle per la detrazione – a particolari condizioni – dell’affitto dall’irpef, il maggior abbattimento dell’imponibile irpef per i contratti a canone concordato ecc.

Inoltre potrebbe ritenersi applicabile la sanzione prevista dalle norme anti-riciclaggio in base alle quali i trasgressori devono pagare una sanzione che varia dall’1 al 40% dell’importo corrisposto in contanti con una sanzione minima di Euro 3.000,00.