Verbale annullato ma resta la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente

Automobilisti attenzione!

La seconda sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10 novembre 2010, n. 22881, ha stabilito che il termine assegnato al proprietario del veicolo per comunicare all’organo accertatore i dati relativi al conducente non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento impugnato, ma dalla data della richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia. Ciò significa che, in conformità alla normativa attualmente vigente, il proprietario del veicolo dovrà comunicare i dati personali e della patente del conducente (al momento della commessa violazione) entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, a prescindere dalla sua eventuale impugnazione. In sostanza, il fatto che abbiate impugnato il verbale, non vi esonera dal provvedere alla comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada, e anche nel caso in cui il verbale venisse annullato, la sanzione eventualmente pagata per non aver fornito all’organo accertatore i dati richiesti, non vi sarà rimborsata. A tal fine si rammenta che la sanzione amministrativa irrogata in caso di omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente è quella del pagamento di una somma da euro 269 a euro 1.075.

Identico discorso vale per la sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell’art. 180, comma 8, del Codice della Strada, secondo cui “Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti”. Il caso affrontato dalla Suprema Corte è il seguente. Le autorità competenti, non potendo contestare l’infrazione immediatamente, irrogavano al proprietario del veicolo la sanzione amministrativa per eccesso di velocità e, contestualmente, invitavano lo stesso a comunicare i dati dell’effettivo trasgressore, onde poter procedere alla detrazione dei punti della patente. Il proprietario del veicolo multato decideva di impugnare il verbale, senza però provvedere alla comunicazione dei dati del conducente. Nelle more del giudizio all’automobilista veniva comminata l’ulteriore sanzione di euro 269,00 prevista dall’art. 126 bis, comma 2, C.d.s., per aver omesso di fornire all’organo accertatore i dati del conducente. L’automobilista decideva di proporre nuovamente ricorso innanzi al Giudice di Pace. L’autorità giudicante accoglieva il ricorso, ritenendo la contestazione dell’illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2 ed ex art. 180 C.d.S., comma 3, inibita dalla pendenza del giudizio di opposizione avverso il verbale relativo all’eccesso di velocità, come confermato dal sopraggiunto annullamento dello stesso, che imponeva l’annullamento di ogni atto successivo.

Il Ministero dell’Interno, parte soccombente nel giudizio di primo grado, decideva però di proporre ricorso per Cassazione, deducendo l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto. I Giudici Ermellini, chiamati ad esaminare la questione, hanno dapprima rilevato l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale, avallato dalla Corte Costituzionale, secondo cui il termine per adempiere all’obbligo di comunicare i dati del conducente dovrebbe ritenersi decorrere dalla definizione della contestazione, ovvero dal momento in cui siano giunti a conclusione i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, ovvero da quando siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi, ma poi sconfessato la sua fondatezza, ritenendo invalido il principio per cui “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”.

I Supremi Giudici sono pervenuti a tale differente soluzione in base al principio irrinunciabile secondo cui “neppure l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione presupposta comporta esclusione della sanzione prevista dall’art. 180 C.d.S., comma 8” e ciò in quanto le sanzioni in esame sarebbero dotate di una intrinseca autonomia, atteso che quella comminata per eccesso di velocità deve ritenersi finalizzata a sanzionare la violazione di una norma cautelare contenuta nel Codice della Strada, mentre “la seconda sanzione attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori (Cass. 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001) che rileva in sé stesso e non in quanto collegato alla effettiva commissione di un precedente illecito”.

Avv. Rossella Corapi

Studio Legale Tributario Corapi

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