Come vincere la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2 c.c.

Magari tu eri ancora un bambino e quindi i ricordi li hai, ma un po’ offuscati. Ti ricordi che quella casetta vicino al mare, a cui tanto sei affezionato, è stata costruita da tuo nonno moltissimi anni fa, ed ora che è diventata “tua” non sai come fare per salvarti dall’Agenzia delle Dogane, che dopo aver effettuato un sopralluogo in loco, ti ha ingiunto di pagare una sanzione salatissima per aver costruito in violazione dell’art. 19 del D.lg. n. 374/1990, ovvero per aver realizzato dei manufatti su area demaniale, senza la prescritta autorizzazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Se hai modo di documentare che l’immobile in questione è stato edificato prima del 1990 e non da te, ti consiglio di fare subito ricorso. Contestualmente ti consiglio di inoltrare apposita istanza di esclusione di zona dal demanio marittimo ex art. 35 cod. nav. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ove ti rendi disponibile ad acquistare la suddetta area demaniale.

Il ricorso in opposizione si deve proporre davanti al Tribunale competente per territorio, ai sensi dell’art. 22 bis della Legge 689/81, secondo cui: “Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia;  d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria. L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

In primo luogo dovrai quindi sostenere e documentare, anche a mezzo di prove testimoniali, che l’immobile in questione è stato realizzato in data anteriore al 1990, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge della legge n. 374/1990 e, di conseguenza, eccepire l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione che ti è stata notificata in quanto emessa in violazione dell’art. art. 1 della legge 689/1981,  secondo cui “nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

In secondo luogo, qualora tu sia subentrato nella proprietà di questo immobile a seguito di successione ereditaria, l’ordinanza è da ritenersi altresì illegittima per violazione dell’art. 7 della stessa legge, secondo cui: “La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.” e nel caso la stessa sia stata notificata solo a te, invece che a tutti gli eredi, anche per violazione del successivo art. 14, secondo cui: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. Infine, soprattutto nel caso in cui le tue prove non siano schiaccianti, ti consiglio di richiamarti all’art. 23, comma 12 della sopra richiamata normativa, secondo cui nel caso in cui non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, l’opposizione da questi proposta deve essere accolta. Quanto al valore dei manufatti, sulla cui stima è stata calcolata la sanzione, è sempre consigliabile richiedere al Giudice adito di autorizzare l’espletamento di una CTU (ovvero la nomina di un consulente tecnico d’ufficio), al fine di verificare la correttezza dei rilievi e delle stime delle opere edilizie in questione effettuate da parte dell’Agenzia delle Dogane. Non dimenticarti poi di chiedere la sospensione del provvedimento impugnato ex art. 22 Legge 689/81, che verrà accolta solo se sarai in grado di argomentare che in ragione dell’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione che hai impugnato potresti subire dei danni gravi e irreparabili.

Avv. Rossella Corapi

Studio Legale Tributario Corapi

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