Corna e diritto – gossip e vendette che diventano diffamazione

Nel paese si racconta della relazione tra la farmacista ed il meccanico? Attenzione a non diffondere dicerie è diffamazione!
gossip e diffamazione

Un argomento spinoso che, tuttavia, forse in pochi conoscono, dal momento che in tanti hanno silenziosamente subito senza pensare ad un concreto e soggettivo diritto al risarcimento e alla tutela penale: rivelare il tradimento altrui, che sia vero o falso, può integrare il reato di diffamazione ex art. 595 c.p., il gossip quindi è a tutti gli effetti una diffamazione.

Già abbiamo visto in numerosi articoli i problemi e le sofferenze che una coppia incontra per via di un tradimento, questo rende chiaro il perché tali condotte vengano condannate.

Si tratta di un’applicazione della fattispecie già confermata dalla Suprema Corte, essendo rilevato il fatto che, nonostante l’infedeltà sia completamente libera e slegata da un rilevante giuridico, ne è luogo comune la denigrazione da parte del nucleo sociale e privato con conseguenze, spesso anche esageratamente profonde, per la parte lesa.

La diffamazione ed il gossip: cosa dice la legge

Ai sensi dell’art. 595 c.p. Chiunque (eccetto i casi che rientrano nella fattispecie ingiuriosa depenalizzata ex art. 594 c.p.), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno e mezzo o con la multa fino a € 1.032. SE L’OFFESA CONSISTE NELL’ATTRIBUZIONE DI UN FATTO DETERMINATO, LA PENA E’ DELLA RECLUSIONE FINO A DUE ANNI, OVVERO DELLA MULTA FINO A € 2.065. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (es. “sfogarsi su Facebook per un tradimento del partner), ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516. (…)

Ma non finisce qui, poiché, oltre che sul piano penalistico, la parte lesa potrà costituirsi parte civile nell’ambito del procedimento o agire ex. Art 2043 c.c. per cui Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Sintetizzati gli strumenti di tutela dell’ordinamento, parliamo ora della condotta: quando, nel caso di specie, il comportamento può integrare il reato di diffamazione e dar adito alle procedure di tutela e risarcimento?

Effettivamente noi possiamo svelare un tradimento (che l’abbiamo subito o che sia gossip ai “danni” di qualcun altro poco importa) ad una sola persona e con l’intenzione – fondamentale – che questa lo tenga per sé.

Attenzione al gossip

Possiamo anche non essere molto sicuri del fatto, fare conversazione tanto pourparler o soddisfare un certo bisogno di sfogo, purché – sempre – quanto raccontato rimanga tra chi parla e chi ascolta. Fin qui ci si può salvare dal reato preso in considerazione, ma per ogni condotta successiva l’ordinamento si attiva e sanziona: basterà svelare il fatto a due persone, anche in momenti diversi, anche se vero, anche se falso, per integrare il reato ex. Art. 595 c.p. ed essere così esposti alla querela per diffamazione, con conseguente diritto della parte lesa alla pretesa del risarcimento del danno subito.

In sintesi, occhio… anche alla lingua.