Tabella dei Contenuti
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20-e del 10 luglio 2020, ha dato una serie di chiarimenti in merito al Decreto Rilancio sulla possibilità di usufruire del credito di imposta per l’adempimento degli obblighi sanitari.
Tale circolare ha come specifico obiettivo quello di chiarire gli articoli 120 e 125 del DPCM del 19 maggio 2020 n. 34, meglio noto come Decreto Rilancio.
La circolare spiega in dettaglio il funzionamento dei “Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”.
L’articolo 120 da questo beneficio per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie. Con particolare attenzione per le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.
Mentre l’articolo 125 riguarda la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati. Nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Art.120 Decreto Rilancio: adeguamento degli ambienti di lavoro
Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.
In ogni caso tali adeguamenti occorre che siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività.
Chi ha diritto al credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 120 del Decreto rilancio il beneficio è dato «ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore».
Attività di impresa, arte o professione aperte al pubblico
La prima parte del comma indica quindi che beneficiari saranno:
- gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi);
a) le societa’ per azioni e in accomandita per azioni, le societa’ a responsabilita’ limitata, le societa’ cooperative e le societa’ di mutua assicurazione , nonche’ le societa’ europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa’ cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’,nonche’ i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali;
TUIR Art.73 comma 1
- delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
d) le societa’ e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita’ giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
TUIR Art.73 comma 1
- delle persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
c) le associazioni senza personalita’ giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa’ semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 puo’ essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione;
TUIR Art.5 comma 3
Coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e ottengono quindi redditi diversi da queste attività NON sono beneficiari dell’agevolazione.
Regime Fiscale
Nella circolare l’Agenzia sottolinea come ad oggi non vi è distinzione in funzione del regime fiscale adottato, e quindi ritiene inclusi:
- i soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- i soggetti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
I soggetti appena menzionati devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili definite dalla relativa classificazione ATECO 2007, come da tabella di seguito riportata.
Codice ATECO 2007 |
Denominazione |
551000 |
Alberghi |
552010 |
Villaggi turistici |
552020 |
Ostelli della gioventù |
552030 |
Rifugi di montagna |
552040 |
Colonie marine e montane |
552051 |
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
552052 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559010 |
Gestione di vagoni letto |
559020 |
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011 |
Ristorazione con somministrazione |
561012 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561020 |
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
561030 |
Gelaterie e pasticcerie |
561041 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 |
Ristorazione ambulante |
561050 |
Ristorazione su treni e navi |
562100 |
Catering per eventi, banqueting |
562910 |
Mense |
562920 |
Catering continuativo su base contrattuale |
563000 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina |
591400 |
Attività di proiezione cinematografica |
791100 |
Attività delle agenzie di viaggio |
791200 |
Attività dei tour operator |
799011 |
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
799019 |
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA |
799020 |
Attività di guide e degli accompagnatori turistici |
823000 |
Organizzazione di convegni e fiere |
900101 |
Attività nel campo della recitazione |
900109 |
Altre rappresentazioni artistiche |
900201 |
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900202 |
Attività nel campo della regia |
900209 |
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900400 |
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
910100 |
Attività di biblioteche ed archivi |
910200 |
Attività di musei |
910300 |
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
910400 |
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
932100 |
Parchi di divertimento e parchi tematici |
932920 |
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
960420 |
Stabilimenti termali |
Associazioni, fondazioni e altri enti privati , compresi gli enti del Terzo settore.
Per quel che concerne la seconda parte del comma 1 dell’articolo 120 l’Agenzia delle Entrate “ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR.”
Includendo tali soggetti tra i beneficiari dell’agevolazione anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate nella tabella ATECO ed aperte al pubblico.
Per quali spese di adeguamento degli ambienti di lavoro si ha diritto
L’Agenzia delle Entrate divide le tipologie di spese in due gruppi:
- Interventi agevolabili: quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui:
- Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense. Per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
- gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
- Investimenti agevolabili: sono quelli connessi ad attività innovative. Quindi sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa. Per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Rientrano nell’agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione. Nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
La circolare ribadisce che comunque è necessario che le tipologie di interventi agevolabili siano stati prescritti da disposizioni normative. Oppure siano previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
Come si calcola e quali limiti si può utilizzare il credito d’imposta
In tal merito l’Agenzia delle Entrate precisa che L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020. Fino ad un massimo di 80.000 €. Quindi l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Se la spesa dovesse eccedere gli 80.000 € si avrà comunque diritto a 48.000 € come massimale.
L’Agenzia osserva inoltre che la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020. Essa ritiene per questo che l’agevolazione spetti anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34.
Se da un lato quindi estende a tutta la prima parte dell’anno in corso, dall’altro osserva che essendo utilizzata la locuzione «spese sostenute nel 2020», occorra imputare le spese:
- per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), usando il criterio di cassa. Quindi alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020.
- Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, usando il criterio di competenza. Quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Infine l’Agenzia indica che il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva.
Come utilizzare il credito d’imposta
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile o in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
Oppure può essere ceduto anche parzialmente entro il 31 dicembre 2021 ad altri soggetti, come istituti di credito e altri intermediari finanziari. Questi a loro volata avranno la facoltà di successiva cessione del credito.
L’Agenzia delle Entrate precisa che qualsiasi opzione si scelga comunque sarà possibile praticarla solo una volta sostenuta la spesa.
Fermo restando che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.
Art.125 Decreto Rilancio: Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Per questo tipo di attività era già previsto un credito d’imposta con l’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
L’articolo 125 del Decreto Rilancio:
- abroga, al comma 5, le sopracitate disposizioni normative;
- estende la platea dei soggetti beneficiari includendo gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- estende le spese agevolabili. Vengono aggiunte le spese per dispositivi e strumenti quali: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Da notare che sono comprese le relative eventuali spese di installazione;
- aumenta la misura del beneficio individuale. Il credito d’imposta passa dal 50 per cento al 60 per cento e il limite massimo fruibile da 20.000 euro a 60.000 euro.
Chi può usufruire del credito di imposta
Il comma 1 dell’articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di «soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, […] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».
I soggetti beneficiari sono quindi:
– imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
– enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
a) le societa’ per azioni e in accomandita per azioni, le societa’ a responsabilita’ limitata, le societa’ cooperative e le societa’ di mutua assicurazione , nonche’ le societa’ europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa’ cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’,nonche’ i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali;
TUIR Art.73 comma 1
– persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
c) le associazioni senza personalita’ giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa’ semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 puo’ essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione;
TUIR Art.5 comma 3
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.
Regime Fiscale
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate osserva come la norma non preveda distinzione in ordine al regime fiscale adottabile facendo rientrare:
- i soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014;
- i soggetti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ottenendo redditi diversi da queste attività NON sono beneficiari dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.
Quali spese possono essere utilizzate per ottenere il credito di imposta
Nella circolare viene evidenziato come Il comma 1 dell’articolo 125 preveda che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetti in relazione alle «spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti».
Inoltre evidenzia altresì che il successivo comma 2 dell’articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di spese riferibili alle precedenti categorie. In base a questo l’Agenzia delle Entrate suddivide in due categorie le spese beneficianti:
a) Spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) Spese per l’acquisto di
- dispositivi di protezione individuale. Quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari. Ovviamente purché siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));
- prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti. Come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, sempre con l’obbligo di conformità. Includendo anche le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));
- dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).
Spese per la sanificazione
Per quanto concerne la “sanificazione” l’Agenzia interpreta che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
La circolare evidenzia comunque che l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche direttamente dal soggetto beneficiario. Esso può avvalersi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del collaboratore per le ore impiegate e documentabili nell’attività.
Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. L’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.
L’agevolazione riguarda la sanificazione degli strumenti stessi, siano essi nuovi o già in uso, non il loro acquisto.
Vi sono attività che già normalmente effettua la sanificazione degli ambienti e degli strumenti, come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc. Per queste tali spese risultano ordinarie a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. La circolare chiarisce che anche in tal caso, purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, queste spese rientrano ai fini della determinazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Spese per l’acquisto di strumenti di salvaguardia
Per quanto concerne i dispositivi individuali agevolati essi sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari.
Se per questi è richiesta dalla norma la conformità ai requisiti di sicurezza l’Agenzia delle Entrate ritiene che solo se in possesso di documentazione attestante si possano considerare queste spese ammissibili.
Quindi ai fini delle attività di controllo che metterà in atto richiede che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.
D’altro canto, nella circolare si evidenzia che basandosi sul fatto che la norma si riferisce a generici «strumenti utilizzati nell’ambito» dell’attività lavorativa e istituzionale. Non distinguendo quindi tra uso sanitario o altro uso.
Interpretando la volontà del legislatore di contenere, limitare il propagarsi del virus SARS-CoV-2, a prescindere dagli impieghi degli strumenti nell’ambito dell’attività agevolabile.
Infine considerando che il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, ne deriva che siano agevolabili tutte le spese rientranti nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 125 del decreto Rilancio, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Per questi motivi l’Agenzia delle Entrate considera rientranti nell’agevolazione tutti gli acquisti specifici per la salvaguardia individuale (guanti, mascherine, tute etc.) per tutto il periodo 2020 anche ante Covid-19.
Come si calcola e quali sono i limiti
La norma dispone che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Questo limite di 60.000 €, evidenzia la circolare, è riferibile al credito di imposta stesso, quindi la spesa massima che ne può beneficiare sia di 100.000 €. Qualora la spesacomplessiva per la sanificazione o l’acquisto dei dispositivi di protezione superi questo ammontare si avrà diritto comunque al massimale di 60.000 €.
L’Agenzia osserva che nel comma 1 viene utilizzata la locuzione «spese sostenute nel 2020», e quindi definisce che:
per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), usando il criterio di cassa. Quindi alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020.
ii. per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva.
Come si può richiedere
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
- in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La corcolare rammenta che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione può essere ceduto. La cessione è esercitabile «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021».
In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia delle entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.
Con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario del credito, sia da parte dei successivi cessionari, non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Riferimenti e conclusioni
Il Decreto Rilancio ha come scopo quella di agevolare tutte le attività che a causa della pandemia hanno visto decimato il proprio fatturato.
La situazione economica ormai precaria di molte attività riceve un ulteriore aggravio per la necessità di mettere in sicurezza sia i lavoratori che i propri clienti.
Proprio con questo intento vi sono numerose agevolazioni che stanno venendo, forse in modo talvolta non proprio organico, messe in atto dal Governo.
Sicuramente per le piccole e medie attività aver la possibilità di ottenere un credito di imposta cedibile per sostenere l’adeguamento alle normative sanitarie può far la differenza tra il riaprire ed il chiudere.
Per completezza si allega il link all’Agenzia delle Entrate dove è possibile visionare la circolare nella sua integrità.
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