Furto dell’auto parcheggiata nelle strisce blu

L’art 7 e l’art 8 del Codice della Strada specificano che i Comuni hanno la potestà di regolamentare la circolazione dei veicoli con ordinanza del Sindaco all’interno del centro abitato. Si definiscono parcheggi a pagamento sia quelli situati in apposite aree delimitate in cui la sosta è  subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta stessa, sia quelli indicate dalle cosiddette “strisce blu” a fianco dei marciapiedi lungo la carreggiata. La distinzione tra queste due tipologie di sosta a pagamento ha comportato non pochi problemi, quando si è trattato di discutere in ordine alla responsabilità del gestore del parcheggio ad esempio nelle ipotesi di furto di autoveicolo. Con riferimento alle strisce blu, posizionate in aree aperte lungo la carreggiata, non è ancora chiaro se in caso di furto vi sia una qualche responsabilità in capo al gestore.

Non è chiaro in particolare se a risponderne debba essere la società stessa o anche l’ausiliario che monitora gli orari di sosta.

Con riferimento invece alle aree di sosta appositamente attrezzate,una prima pronuncia (Cassazione Civile 27/01/2009 n. 1957) ha affermato che il parcheggio a pagamento integrerebbe un contratto atipico che rimanda alle norme sul deposito, e in particolare all’art 1768 c.c. ove è stabilito che qualora il deposito non sia gratuito il depositario risponda per colpa. In particolare nella fattispecie in esame, il solo fatto di parcheggiare il mezzo nell’area di sosta, con introduzione di monete nell’apposito meccanismo, fa sorgere in primis il contratto con il gestore e di conseguenza l’obbligo di deposito, a prescindere dall’affidamento del mezzo a una persona fisica. Conseguenza di ciò è che in caso di furto del veicolo, il gestore del parcheggio ne risponderà anche qualora abbia affisso un cartello ove si specifichi un esonerò di responsabilità per furto totale o parziale: questa è una clausola vessatoria che va approvata per iscritto altrimenti non è efficace. Accogliendo questo orientamento il problema sembrava essersi risolto quantomeno per questa tipologia di aree di sosta. C’è da dire che purtroppo a distanza di poco tempo una seconda pronuncia (Cassazione 13/03/2009 n. 6169) si è espressa invece in netto contrasto adducendo che l’istituzione di aree di sosta a pagamento da parte dei Comuni come stabilito dall’art 7 del Codice della Strada, non comporta per legge assunzione dell’obbligo di custodia neanche quando il parcheggio sia strutturato anche fisicamente in modo da far sorgere tale presunzione. Pertanto un eventuale avviso del gestore concernente il suo esonero da responsabilità per furto sarà valido, senza bisogno di una specifica approvazione per iscritto. Si comprende come tutt’ora la natura giuridica delle aree di sosta a pagamento non sia chiara, a tal punto che la questione è stata rimessa con ordinanza alle Sezioni Unite della Cassazione al fine di dirimere il contrasto in merito. La questione infatti scotta, se non altro perché in ballo vi sono interessi che toccano direttamente il consumatore e la sua possibilità di rivendicare o meno i suoi diritti in situazioni spiacevoli quali il furto di un auto, ove magari si sentirà rispondere che non ha diritto ad alcun risarcimento del danno. Il problema pertanto rimane aperto.

Avv. Carla Trombetta
Studio legale Trombetta

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