Gli Studi di Settore

Gli studi di settore

 

Cosa sono gli studi di settore

Innanzi tutto gli studi di settore ed i parametri sono gli strumenti che l’Agenzia delle Entrate utilizza per valutare la capacità di produrre ricavi o compensi dalle singole attività economiche.

Gli studi di settore sono stati introdotti in Italia nel 1999 ed in quell’anno furono predisposti i primi 45 questionari, ad oggi il numero di studi di settore è aumentato, fino a coprire la maggior parte delle attività.

Esistono però alcune tipologie di attività (ad esempio le attività di giardinaggio) per le quali non è ancora stato predisposto uno studio di settore specifico, in questi casi, la congruità dei ricavi/compensi viene verificata utilizzando i parametri.

Quindi i parametri vengono applicati a quei contribuenti che svolgono attività per le quali non risultano ancora approvati gli studi di settore. Oppure, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità per gli studi di settore non estensibili però ai parametri.

Lo studio di settore è un questionario predisposto dall’Agenzia delle Entrate dove vanno riportati sia dati contabili (volume di acquisto delle materie prime, valore dei beni strumentali, valore dei ricavi ecc.) che dati extracontabili (numero di ore lavorate, dimensioni degli uffici, numero dipendenti impiegati ecc.).

Le risposte al questionario vengono rielaborate da un apposito software chiamato Ge.ri.co (Gestione Ricavi e Compensi). Questo fornisce un responso circa la congruità, la coerenza e la normalità.

Cosa significa essere congrui rispetto agli studi di settore?

Il software Ge.ri.co attesta se i ricavi o i compensi dichiarati sono congrui rispetto ai costi sostenuti ed alla struttura organizzativa dell’impresa, e cioè verifica se sulla base dei costi sostenuti e dalla struttura organizzativa, l’ammontare dei ricavi è attendibile.

In caso di non congruità, il software indica quale dovrebbe essere il valore “puntuale” atteso e quelli che sarebbero i ricavi/compensi minimi ammissibili. Esiste infatti un margine di oscillazione (in termini statistici c.d. intervallo di confidenza) entro il quale lo scostamento è ritenuto possibile.

Cosa significa essere coerente rispetto agli studi di settore?

Ge.ri.co prevede anche il calcolo di specifici indicatori economici che vengono confrontati con dei valori standard riferiti all’andamento di attività analoghe nello specifico settore. Si è quindi coerenti se i valori assunti dagli indicatori sono in linea con quelli di riferimento.

Nella situazione in cui ci sia una differenza tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli calcolati da Ge.ri.co, si tratta di capire se si tratta di un errore oppure se denoti una effettiva condizione di anomalia economica.

A questo scopo sono stati predisposti gli indici di normalità che contribuiscono a rendere chiaro se quello che ha dichiarato il contribuente è coerente o meno con la struttura, le dimensioni, il modo di lavorare tipici del modello organizzativo di riferimento.

Chi sono i contribuenti interessati dagli studi di settore?

Sono gli imprenditori, artisti e professionisti titolari di partita iva, indipendentemente dalla forma giuridica scelta o dal tipo di contabilità adottata (ordinaria o semplificata).

Esistono delle cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi?

Poichè la procedura di calcolo degli studi è basata su elaborazioni statistiche il cui frutto è un’ipotesi probabilistica. Può accadere che il contribuente si trovi in un’annualità o in un’altra situazione particolare che non possono essere adeguatamene colte da un meccanismo di calcolo su basi statistiche. Per questi motivi, la legge individua le cosiddette cause di esclusione e le cause di inapplicabilità. Per i soggetti nei cui confronti si verifica una causa di esclusione, non si procederà alla verifica dei ricavi/compensi. Mentre invece per le cause di inapplicabilità degli studi, i contribuenti potranno essere comunque accertati sulla base dei parametri. Dunque si procederà comunque alla verifica dei ricavi/compensi.

Le cause di esclusione dagli studi di settore sono:

  • ricavi o compensi superiori a euro 5.164.569,00 (salve eventuali eccezioni indicate nelle istruzioni di ciascun modello);
  • inizio o cessazione dell’attività nel periodo d’imposta;
  • calcolo del reddito con criteri forfettari;
  • reddito derivante da vendite a domicilio;
  • applicazione del regime dei c.d. contribuenti “minimi”;
  • non normale svolgimento dell’attività nel periodo d’imposta.

Costituiscono cause di non applicabilità degli studi (ma non anche dei parametri) l’esercizio di attività di impresa da parte di:

  • società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
  • società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Capacità effettiva

Tra le novità rilevanti introdotte dalla Cassazione, indubbiamente, vi è la conversione degli studi da presunzione legale a presunzione semplice in ottemperanza dell’articolo 53 della Costituzione in base al quale la capacità contributiva deve essere effettiva e non presunta con questa correzione ha avuto una serie di conseguenze di rilievo.

Oggi, perciò, lo studio di settore è strumento di ausilio, un elemento a supporto dell’Agenzia delle Entrate, ma non si può più attivare l’accertamento se non esistono altri elementi che siano gravi, precisi e concordanti rispetto alla non congruità a Ge.Ri.Co. Ciò nonostante occorrerà comunque valutare attentamente l’opportunità o meno di adeguarsi spontaneamente in dichiarazione ai risultati del software al fine di evitare possibili problemi futuri.

Molte volte, infatti, gli inviti conseguenti allo scostamento intercettato dallo studio di settore, rischiano di diventare fenomeni ben più invasivi. Perché essi scatenano controlli e verifiche di tipo analitico documentale, alla ricerca degli elementi gravi, precisi e concordanti utili all’attivazione dell’accertamento, con tutte le conseguenze del caso.

Vantaggi dell’adeguamento

Il mancato adeguamento in dichiarazione dovrebbe determinare l’automatica notifica al contribuente di un invito al contraddittorio al fine di attivare una più approfondita analisi della posizione dello stesso.

Al fine di decidere se adeguarsi o meno, il contribuente deve valutare il costo della scelta che va riportato alle possibilità di contestare efficacemente, nel successivo contraddittorio con l’Agenzia, la pretesa accertativa.

Gli elementi da valutare nella possibile scelta di convenienza dell’adeguamento non sono però solo di tipo economico dal momento che vi sono altri “vantaggi” derivanti dall’adeguamento spontaneo, ed in particolare:

  • la possibilità di crearsi una sorta di “ombrello protettivo” nei confronti di futuri accertamenti di tipo presuntivo;
  • la possibilità di far valere una specifica causa di esclusione dalla disciplina delle società di comodo.

Perciò la riflessione sulla convenienza o meno all’adeguamento deve essere effettuata ad ampio raggio.

Mancato adeguamento spontaneo

Scartata l’ipotesi di adeguamento spontaneo è assai probabile che al contribuente venga notificato un invito al contraddittorio. Ricevuto tale invito al contribuente si presentano due possibilità:

  • aderire integralmente all’invito, beneficiando in tale ipotesi della riduzione delle sanzioni ad 1/8;
  • instaurare il contraddittorio con l’Ufficio al fine di tentare la definizione bonaria dello stesso nell’ambito della procedura di accertamento con adesione.

E’ previsto, infatti, che l’invito al contraddittorio debba contenere non solo indicazioni circa il giorno ed il luogo della comparizione ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, ma anche l’invito ad aderire ai contenuti dell’invito, le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata e l’esplicitazione dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione della pretesa tributaria. In caso di non adesione integrale il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento.

Il contribuente può proporre nuove eccezioni dinnanzi al giudice tributario (ulteriori rispetto a quelle formulate nel contraddittorio). In caso di inerzia del contribuente in sede di contraddittorio l’Agenzia delle Entrate può – quale eccezione alla regola generale – motivare l’accertamento sulla base dei soli dati scaturiti dagli studi di settore.

Dott.ssa Federica Francica

Studio associato F.F. L.N. – Commercialisti, Milano

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9/07/2010