Interpretazione letterale del contratto si, ma anche secondo la logica

In tema di interpretazione del contratto, la Cassazione affrontando una questione controversa ha affermato che quello letterale è il primo criterio da seguire ma non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo, nell’art. 1362 c.c., alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.

E’ quanto ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con Ordinanza n. 11224 del 24 aprile 2019