“Ma come ti permetti?” il reato di diffamazione

Caratteristiche sostanziali e processuali del reato di diffamazione ex art. 595 c.p.

Eh sì, perché nonostante l’abusato dire “libertà di parola” non si può andare in giro – o su Facebook – e sbandierare proprio tutto ciò che si pensa. Soprattutto se la notizia, vera o falsa che sia, può danneggiare un diritto altrui. In questo caso è il diritto alla reputazione che spetta ad ognuno di noi a poter essere leso.

L’offesa all’altrui reputazione, sia essa una persona fisica o giuridica, costituisce quindi il reato di diffamazione previsto e punti dall’art. 595 c.p.. 

Articolo 595 codice penale

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a € 2.065.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”

Il reato di diffamazione

La diffamazione è un reato e, tra i reati, è un delitto. Vale a dire una violazione che si differenzia dalle più lievi contravvenzioni caratterizzandosi per maggiori gravità e pene. Le contravvenzioni sono infatti punite dal codice penale con l’arresto o l’ammenda, mentre i delitti con la multa o la reclusione.

Il primo comma della disposizione afferma che il reato di diffamazione si costituisce mediante l’offesa all’altrui reputazione. L’offesa può avvenire comunicando – o scrivendo – con due o più persone, anche se non contestualmente, ed anche se in momenti diversi, ovvero con un singolo soggetto. Tuttavia in quest’ultimo caso il reato di diffamazione sussiste solo se il fatto diffamante venga riportato affinché il soggetto lo divulghi. Rimane invece esclusa dalla fattispecie penale del reato di diffamazione la situazione in cui la notizia sia raccontata ad una persona e ad essa soltanto.

Oggetto della tutela

La norma va dunque a tutelare anche penalmente, considerando sul piano civile il risarcimento del danno previsto dall’art. 2043 c.c., il diritto alla reputazione che consiste nella considerazione, nella stima, nella rappresentanza di cui la persona gode a livello sociale.

Per integrarsi, il reato necessita dell’assenza della parte lesa, o comunque di una situazione in cui quest’ultima non possa ascoltare direttamente o percepire o avvertire il contenuto dell’offesa. In caso contrario, in presenza della parte lesa, come sottolinea fin da subito l’art. 595 c.p. nel suo primo comma, si configurerebbe l’ora depenalizzato reato di ingiuria ex art. 594 c.p. Ed è proprio qui che risiede la maggior gravità del reato di diffamazione rispetto alla fattispecie dell’articolo precedente: l’assenza del destinatario dell’offesa priva automaticamente quest’ultimo di qualsiasi possibilità di difesa o di ritorsione.

E dopo? Come si procede per il reato di diffamazione?

Il primo comma dell’art. 597 c.p. afferma che “Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile a querela della persona offesa”.

Questo significa che il reato di diffamazione, per essere perseguito, ha bisogno che la persona offesa si rechi da un’autorità giudiziaria. Sarebbe anche consigliabile rivolgersi a un legale per valutare la situazione al meglio e redigere querela tramite mani esperte evitando il rischio di una controquerela. Ad ogni modo nella denuncia si dovrà esporre i fatti e chiedere di procedere contro l’offensore. Il termine per la querela è di “tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato” ex art. 124 c.p..

E poi, esposta querela, cosa succede?

Dopo la denuncia querela per un reato commesso, si apre la fase delle indagini della procura. La notitia criminis, comunicata al PM, viene annotata nel Registro delle notizie di reato, il che dà il via alla fase di indagine preliminare ex art. 326 c.p.p.. La Procura verificherà l’esistenza di elementi per cui sia consentito esercitare l’azione penale o, meno. Nel primo caso si avrà rinvio a giudizio o citazione diretta in giudizio e nel secondo si procederà con l’archiviazione della denuncia querela. Ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. la durata delle indagini è di un massimo di sei mesi, salva la facoltà del PM di richiedere al Giudice proroghe. In ogni caso rimane il limite di tempo complessivo di un anno e mezzo.

Chiusura delle indagini

La persona offesa, il querelante, ha il diritto di avere le informazioni circa gli arresti della procedura avviata, ma detto diritto deve essere esercitato. In altre parole se non ci si è rivolti ad un avvocato, l’unico modo per essere avvisati in caso di archiviazione è quello di farne richiesta nella denuncia querela. La procura provvederà quindi a notificare la richiesta di archiviazione del PM e dalla notifica decorreranno 20 giorni di tempo per proporre opposizione.

Procedimento per il reato di diffamazione

Ora, in caso di conclusione delle indagini preliminari priva di archiviazione o con opposizione ammessa, cosa accade?

Che si va dal Giudice oppure in Tribunale. La competenza infatti è diversa in base alle circostanze del reato di diffamazione per cui si agisce.

Il Giudice di Pace è competente per la diffamazione “semplice” e per quella aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato, cioè i casi previsti e puniti dai commi 1 e 2 dell’articolo 595.

Il Tribunale monocratico è chiamato a giudicare invece la diffamazione aggravata prevista dai due successivi commi. Ovvero la diffamazione recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità e la diffamazione recata ad un corpo politico, amministrativo, giudiziario, ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio. In questi casi le pene saranno rispettivamente quelle di reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516,00 euro – comma 3 – ovvero aumentando la base – reclusione fino ad 1 anno o multa fino a 1.032,00 euro – di un terzo.

In conclusione

Per tutelare i tuoi diritti se è stato commesso reato di diffamazione, è sempre consigliabile rivolgersi a un legale, ma la querela può essere sporta autonomamente. Di seguito offriamo un modello SCARICABILE di denuncia querela per il reato di diffamazione.

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Di Mariachiara D’Auria