Non ho visto l’alt: art. 192 cds

non ho visto l'alt: art 192 cds

Il vigile ti ha fatto tana all’improvviso e, non accorgendoti, hai proseguito dritto, magari distratto da chi prima di te ha deciso di non fermarsi all’Alt?Tranquillo, arriverà la sanzione per aver violato l’art 192 del codice della strada, ma non è un reato. 

L’art. 192 codice della strada

La norma indica le regole per i guidatori se invitati a fermarsi da agenti incaricati dei servizi di polizia stradale. L’art 192 cds prima di tutto autorizza funzionari, ufficiali ed agenti a poter intimare lo stop degli automobilisti solo se in uniforme e muniti dell’apposito segnale distintivo. Una volta fermati, i conducenti dovranno esibire patente, libretto e tutti i documenti necessari secondo le vigenti norme sulla circolazione stradale. Chi controlla potrebbe anche decidere di ispezionare il veicolo per verificare il rispetto delle norme sull’equipaggiamento obbligatorio. In caso di difetti ai segnalatori visivi o alle gomme abbiano dei difetti, l’agente potrebbe anche ordinare di non ripartire con il proprio mezzo. L’ordine però può essere imposto solo se le irregolarità siano tali determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, anche in ragione delle condizioni di meteo e strada. Ma cosa succede se non ho visto l’alt proseguendo la marcia?

Non fermarsi all'alt: art 192 cdsNon fermarsi all’alt

Il comma 6 dell’art 192 cds prevede la sanzione del pagamento di una somma da € 87 a € 345 per chi viola la norma. Trattasi però di sanzione amministrativa, e non penale, per chi decide di non fermarsi all’alt, per chi rifiuta di fornire documenti o per chi ignora l’ordine di non ripartire.   Non sarebbe comunque sbagliato pensare che l’azione commessa possa costituire reato ex art. 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”. Tuttavia La Cassazione ha precisato che l’inottemperanza del conducente in questi casi integra solo un illecito amministrativo ex art 192 cds e non anche il reato ex art. 650 c.p.. Nella sentenza Cass. Pen. 42951/2016, che conferma i principi della n. 36736/2008, gli Ermellini rilevano che stante il principio di specialità previsto dall’art. 9 della legge 689/81 la norma penale non può trovare applicazione. Infatti il citato art. 9 prevede proprio che se uno stesso fatto è punto da una sanzione penale e da una amministrativa si applica la disposizione speciale ovvero l’art. 192 codice della strada.

Le conseguenze

Quindi se non ho visto l’alt e ho proseguito diritto certamente riceverò la notifica di un verbale, e se non è impugnabile, mi toccherà pagare la sanzione. Purtroppo nel caso di violazione dell’art 192 cds non sarà possibile il pagamento della sanzione in misura ridotta. Il verbale di contestazione infatti non costituisce titolo esecutivo per la riscossione. Per cui, in assenza di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace contro il verbale, il Prefetto emette l’ordinanza ingiunzione con la quale impone il pagamento di una somma variabile tra il minimo ed il massimo edittale. E’ quanto chiarito dal Giudice di Pace di Palermo sez. VIII, con sentenza del 28.09.2012.

di Avv. Alessandro Cassano