A pensar male si fa peccato però… La prova dell’infedeltà

Separazione con addebito per infedeltà. Occorre dare prova dell'infedeltà nel giudizio di separazione con addebito.
La Prova dell'infedeltà

La separazione per infedeltà

E’ come una brutta influenza, prima o poi può capitare a tutti, si affronta il periodo peggiore, ma poi si guarisce. La separazione per infedeltà può aggravare non solo il fardello emotivo, ma anche quello giuridico. Se infatti si vuole ottenere una sentenza che riconosca il tradimento come causa della separazione, occorrerà istruire un procedimento contenzioso con richiesta di addebito. In questo caso si dovrà trovare la prova dell’infedeltà e del fatto che questo è stato il motivo della crisi. Prima però di completare la trasformazione nel perfetto investigatore privato facciamo subito una precisazione per evitare una vittoria di Pirro. Le prove acquisite in modo illegittimo non sono ammissibili né utilizzabili ne processo penale. Tuttavia nel processo civile la valutazione della prova spetta al Giudice soprattutto circa l’attendibilità. Il rischio è quindi quello di vincere la causa in sede civile a costo di essere poi imputati in un processo penale.

Separazione consensuale o contenziosa

Al momento della separazione i coniugi dovranno regolare una serie di questioni economiche come ad esempio la divisione dei beni o l’abitazione della casa coniugale. Inoltre, in presenza di figli occorrerà regolare anche mantenimento per loro e il diritto di visita.

Se i coniugi trovano un accordo potranno separarsi consensualmente. Ma se non dovessero riuscire a trovare un equilibrio dei propri rapporti la diatriba dovrà essere valutata e decisa dal Tribunale con una separazione contenziosa.

La differenza in termini di costi, tempo e carico emotivo non è da poco. Quella consensuale è una procedura molto più snella, veloce ed economica. Al contrario, la separazione contenziosa è una causa a tutti gli effetti che sconta i tempi della giustizia, richiede maggiori attività, quindi maggiori costi, e con cui si chiede al Giudice di regolare o accertare fatti talvolta molto personali.

La separazione con addebito

In certi casi però la separazione contenziosa è l’unica strada possibile. Ciò accade ad esempio quando uno dei coniugi non intende collaborare nella ricerca di un accordo, o se si vuole chiedere l’addebito della separazione per la violazione dei doveri coniugali. In quest’ultimo caso il Giudice verificherà e accerterà la violazione che si assume commessa e lo dichiarerà con la sentenza. Se l’addebito è per l’adulterio, occorrerà fornire la prova dell’infedeltà. Durante la prima udienza, detta presidenziale, il Giudice tenterà la conciliazione delle parti. Tuttavia se chi chiede l’addebito non intende rinunciare alla propria domanda non ci sarà altra strada che proseguire per tutto il giudizio. Le conseguenze dell’addebito sono patrimoniali e dunque il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento (ma non agli alimenti), i diritti ereditari e la possibilità di ottenere la reversibilità.

L’infedeltà coniugale

L’adulterio corrisponde alla violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 143 del codice civile. Se la scappatella è il motivo che ha innescato la crisi matrimoniale, chi ha subito il tradimento potrà chiedere la separazione con addebito all’altro coniuge. Abbiamo detto però che in questo caso si tratta di un vero proprio processo civile dove occorreranno prove dell’infedeltà. La prova dovrà essere idonea a dimostrare l’esistenza dell’infedeltà e questa sia stata la reale causa della deriva matrimoniale.

Gli indizi come un’inconsueta e anomala “iperchattualità”, il cellulare del coniuge all’improvviso protetto da una password degna della più avanzata intelligence, riunioni lavorative notturne ecc. non sono legalmente prova dell’infedeltà coniugale. Vediamo allora quali possono essere le prove dell’infedeltà da sottoporre al Giudice.

Le prove dell’infedeltà:

1) Agenzie investigative

I più determinati si rivolgeranno a professionisti specializzati che raccoglieranno le prove, legalmente utilizzabili con tanto di testimonianza dell’investigatore sul proprio rapporto. Il Tribunale di Milano con sentenza del giorno 1/07/2015, conforme a quella dell’8/04/2013 del medesimo Tribunale, ha infatti affermato che il rapporto dell’investigatore privato fa prova piena. In caso però di contestazione, il reportage potrà essere oggetto di conferma testimoniale. Ovviamente la contestazione deve essere plausibile non potendo corrispondere ad un mero dissenso.

2) I testimoni

La testimonianza deve essere resa da persone che hanno conoscenza diretta del fatto. Il testimone quindi risponderà alle domande rivolte dal Giudice, predisposte dagli avvocati, che dovranno avere ad oggetto fatti specifici e di diretta conoscenza del teste. Chi viene chiamato a rendere testimonianza non può riferire fatti di cui è venuto a conoscenza indirettamente, ad esempio tramite il racconto di altri. Insomma il telefono senza fili in Tribunale non ha alcun valore e non è una prova. Il testimone invece potrà riferire di aver visto uno dei coniugi con l’amante, in una o più occasioni, oppure potrà riferire di un viaggio fatto insieme dai coniugi poco prima della separazione dando prova dell’integrità del rapporto ecc..

Anche i figli possono essere testimoni. Ma qualora siano minori la Corte d’Appello di Napoli ci ricorda con la sentenza n. 43/2015 che la loro dichiarazione non avrà valore probatorio. Dovrà invece essere considerata come l’audizione del minore.

3) Registrazione delle conversazioni e riprese video

La Cassazione con sentenza n. 8762/2012 (conforme 35681/2014) ha chiarito che la registrazione delle conversazioni del coniuge con un terzo avvenute in ambiente domestico integra la violazione del reato di interferenze illecite nella vita priva di cui all’art. 615 bis c.p.. E’ evidente che è altrettanto vietata l’applicazione di microspie portatile per carpire informazioni al coniuge.

Anche trasformare la propria casa in un set televisivo per scavare nel marcio, non è ammesso! La Cassazione con sentenza n. 13384/2018 ha precisato che la videoregistrazione (o anche solo la registrazione sonora) di rapporti sessuali senza il consenso del partner costituisce reato di interferenze illecite nella vita privata.

4) Foto e social network

Certamente chi commette adulterio metterà in pratica tutte le abilità apprese dalle puntate della Signora in giallo, ma nell’era dei social network ci penseranno gli amici ad abbattere il castello di bugie. Spesso accade infatti che le altrui malefatte siano ingenuamente diffuse dall’amico di turno che poi, con un semplice tag, collega il coniuge infedele alla foto postata.

Quella foto sicuramente finirà nel fascicolo della separazione, ma ovviamente tenuto conto del fatto che probabilmente emergerà solamente un innocente incontro, a livello probatorio non potranno essere considerate prove, ma meri indizi. Non solo, la foto potrà essere contestata in ordine alla data, al momento dello scatto e ad altre circostanze, ma in questo caso si potranno chiamare i testimoni per circostanziare la prova documentale fotografica.

5) Una sentenza social sulla prova dell’infedeltà

Sotto il profilo della legittimità diciamo subito che per la prova dell’infedeltà non è lecito accedere all’altrui account alla ricerca di materiale compromettente e il fatto integra reato. Tuttavia secondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, però (decreto del 13/06/2013) è legittimo l’utilizzo dello stato e delle foto pubblicate sul proprio profilo al contrario della messaggistica che invece viene assimilata alla corrispondenza e come tale privata.

di Avv. Alessandro Cassano