Ricorso avverso cartella esattoriale ex art.22 L. 689/81

Cartella di pagamento o esattoriale è l'atto che si riceve dopo il mancato pagamento ad esempio di multe stradali. Vediamo come difenderci.
cartelle di pagamento

Quando si riceve una cartella esattoriale per prima cosa, quasi istintivamente, si cerca di stabilire a cosa possa essere imputata. Nella cartella si può trovare un riferimento a generiche “infrazioni del Codice della Strada” non meglio specificate. Pertanto, prima di pensare al ricorso contro la cartella esattoriale o di pagamento, sarà utile recuperare tutti i documenti in nostro possesso in merito a contestati verbali di infrazioni ed eventuali ricevute di pagamento, etc. In assenza di ricevute o di altra documentazione, ci si potrà rivolgere direttamente all’Ente creditore per ottenere informazioni più dettagliate sull’origine della cartella. Il Concessionario della riscossione (ex Equitalia ora Agenzia Entrate riscossione) infatti può solo dare informazioni solo sui pagamenti ed estrarre copia della documentazione.

Gli elementi della cartella esattoriale o di pagamento

La cartella esattoriale o di pagamento, come precisato dall’art. 206 C.d.S., può fondarsi alternativamente o cumulativamente ragione, a seconda dei casi:

    • sul mancato pagamento in misura ridotta previsto per le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal C.d.S. (da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale della violazione);
    • sul mancato pagamento (da effettuarsi entro 30 giorni dalla notificazione) della somma ingiunta con l’ordinanza prefettizia in caso di rigetto del ricorso proposto al Prefetto ex art. 203 C.d.s..

Come si arriva alla cartella esattoriale o di pagamento

Se entro i 60 giorni non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta e non è stato proposto ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, il verbale diviene titolo esecutivo. Ciò significa che si potrà essere avviata la riscossione di un importo pari alla metà del massimo previsto per quella violazione. Quando viene inviata la cartella, oltre all’importo così commisurato, vengono aggiunte le spese per il procedimento e la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.

Se l’automobilista (rectius: l’intestatario del veicolo cui è imputata la violazione) non provvede a pagare la multa o la successiva ingiunzione, riceverà una cartella esattoriale. Stessa cosa se provvede a pagare con ritardo, a distanza di qualche tempo (molto di frequente addirittura anni). La cartella esattoriale o di pagamento è l’ultimo avviso prima dell’esecuzione forzata. L’art. 28 della L.689/81 prevede un termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione per la notifica della cartella esattoriale.

Il ricorso contro la cartella esattoriale o di pagamento

Per difendersi è possibile proporre ricorso al giudice di pace, entro 30 giorni tassativi dalla notifica della cartella, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 24 novembre 1981 n. 689. Si dovrà quindi verificare se il termine di 5 anni, di cui detto sopra, sia decorso o meno. Se il trasgressore sia già stato posto in condizione di difendersi o meno, le ragioni cambiano. Nel primo caso sarà stata ricevuta una contestazione o notifica del verbale di accertamento ovvero la notifica dell’ordinanza ingiunzione. Diverso è, invece, se la cartella esattoriale o di pagamento rappresenta il primo atto che pone il ricorrente in condizione di contraddire. E ciò accade di frequente.

Alcuni motivi di ricorso contro la cartella esattoriale o di pagamento:

    • vizio di notifica del verbale;
    • sanzione già pagata;
    • trasgressore (proprietario della vettura qualora non vi sia stata dichiarazione contraria) deceduto;
    • presentazione entro i termini di ricorso al verbale;
    • interessato non più intestatario del veicolo al momento della commessa violazione;
    • cartella esattoriale riferita ad un verbale notificato oltre 5 anni prima.

In tali casi il destinatario della cartella esattoriale non è stato messo in grado di proporre l’opposizione e deve poter recuperare l’esercizio di tale mezzo di tutela. Tanto ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n.17445/07 (che richiama le precedenti Cass. n.9180/06 e n.15149/05).

Multa pagata regolarmente entro i termini

Con tutta probabilità la consegna della cartella è un errore. Per dirimere ogni dubbio bisogna aver conservato la ricevuta del pagamento. Detta ricevuta potrà essere esibita alla prefettura o all’ufficio contravvenzioni del Comune. Gli enti emittenti la cartella, in autotutela, riconoscendo l’errore, procederanno all’annullamento della cartella. E’ suggeribile in tale caso farsi rilasciare una quietanza liberatoria, da consegnare in copia anche all’ente esattore.

Mancata notifica della multa prima della cartella esattoriale o di pagamento 

In questo caso, tutt’altro che raro, occorre verificare che il verbale sia stato correttamente notificato, di norma a mezzo del servizio postale. È necessario quindi verificare se presso l’ente che ha accertato la multa (Polizia, Comune o altro) esista prova dell’avvenuta notifica alla vostra residenza del verbale. L’ente è tenuto, ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, a mostrare le prove dell’avvenuta notifica e ad indicare quando e dove la contravvenzione è stata rilevata. In caso di errori si può ovviamente fare ricorso al giudice di pace.

Se comunque non si ottiene un riscontro dell’avvenuta notifica

Proprio questo caso permette al soggetto di chiedere al giudice l’esibizione coatta dell’avvenuta notifica dei verbali ad oggetto della cartella da parte del Comune. La cartella costituisce il primo atto-notizia per il ricorrente. Poiché non sarebbe più possibile contestare nel merito la legittimità della sanzione, lo stesso non può essere gravato di un onere eccessivo per potersi difendere.

Se le poste non hanno eseguito correttamente la notifica.

A tal proposito se il postino non trova il destinatario del verbale o qualcun altro che possa firmare in sua vece, lascia una cartolina con l’invito a ritirare l’atto presso l’ufficio postale entro dieci giorni. Trascorsi i 10 giorni, senza che il destinatario si sia presentato, l’atto viene restituito al mittente. Si ricordi che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 346/1998, ha stabilito che a far data dal 24.9.1998 l’automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale, in maniera che non ci possano essere più dubbi sul tentativo di consegna.

Verbale pagato in ritardo

Se si paga, anche con un solo giorno di ritardo, il versamento è inutile e l’automobilista riceverà ugualmente la cartella con l’invito a pagare nuovamente la sanzione, oltre agli interessi e alle spese di notifica.

In alternativa

Può altresì proporsi opposizione (ma i termini sono in queste ipotesi più brevi) avverso gli atti predisposti dal Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per contestare la legittimità della notifica della cartella esattoriale o eccepire la sussistenza di sopravvenuti fatti estintivi, nonché per contestare vizi di forma della cartella esattoriale.

In caso di mancato pagamento e mancato ricorso contro la cartella esattoriale o di pagamento

Qualora non venga proposto ricorso entro il termine previsto, né pagato l’importo richiesto con la cartella esattoriale entro i 60 giorni dalla notifica, come precisato nella stessa cartella, potrà procedersi all’esecuzione forzata, con il fermo amministrativo di beni mobili registrati (es. l’automobile) e l’ipoteca sugli immobili di proprietà dell’intestatario della cartella.

Avv. Silvia Messina