Rimborso delle rette degli asili privati per il covid-19

Con la pandemia di coronavirus, covid-19 sono state chiuse diverse attività. Tra queste gli asili privati che devo restituire le rette già versate
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Con la quarantena per evitare la diffusione del virus covid-19, è stato imposto lo stop di molte attività con importanti conseguenze economiche e pratiche. Pensiamo alle scuole, alle palestre, ai viaggi programmati, ai concerti, agli abbonamenti in generale ecc. Per le scuole è stato approntato un servizio di didattica a distanza che ha permesso la continuità delle lezioni. Dove ciò però non è stato possibile per il tipo di attività o per altri motivi, il servizio è stato sospeso. Pensiamo agli asili privati che hanno chiuso i cancelli alcuni mesi fa e in alcuni casi non intendono restituire le rette già versate. Analoga situazione di quelli che invece continuano a chiederne il pagamento. Parliamo del rimborso delle rette degli asili privati per il covid-19.

L’iscrizione all’asilo

Gli accordi con cui le parti si vincolano all’erogazione di un servizio a fronte del pagamento di un prezzo sono qualificabili come contratti a prestazioni corrispettive. In altre parole una prestazione è il corrispettivo dell’altra. L’iscrizione del bambino all’asilo privato è certamente qualificabile come contratto a prestazioni corrispettive. Il regolamento di certi istituti può prevedere il pagamento anticipato delle rette per la frequenza o per la mensa o per altri servizi. Purtroppo a causa del covid-19, gli asili hanno chiuso i cancelli già alcuni mesi fa, ed il servizio non è stato più erogato. Tuttavia proprio in forza del regolamento magari era già stata versata la retta per i mesi di chiusura.

Contratto a prestazioni corrispettive e covid-19

Nei contratti in genere si può prevedere l’evoluzione dei rapporti tra le parti, la sospensione, il recesso o la risoluzione, in caso di eventi specifici. Ma difficilmente al momento dell’iscrizione all’asilo privato si sarà presa in considerazione l’emergenza sanitaria globale.

La pandemia di coronavirus, ormai dichiarata dall’OMS, è riconducibile alla nozione giuridica di causa di forza maggiore, di per sé idonea a paralizzare gli effetti contrattuali. L’art. 1463 c.c. regola il caso di impossibilità sopravvenuta applicabile al contratto a prestazioni corrispettive. In sostanza se la prestazione (l’attività dell’asilo) non è erogabile, l’utente non può essere obbligato a pagare il servizio non fruito. L’articolo citato afferma anche che qualora la prestazione di denaro sia stata eseguita si avrà diritto alla restituzione. E quindi l’utente avrà diritto al rimborso delle rette degli asili privati per il covid-19 già versate.

Cosa fare se l’asilo chiede il pagamento delle rette o non vuole restituire quelle già pagate?

Purtroppo non tutti gli istituti stanno seguendo le regole e alcuni proseguono a chiedere il pagamento delle rette mensili. Altri asili invece rifiutano la restituzione delle somme già versate per i mesi di mancata frequenza. Nel primo caso si potrà rispondere contestando la pretesa dell’ente in forza dell’art. 1463 c.c. per l’impossibilità sopravvenuta a causa della pandemia. Nel caso in cui le somme siano state versate e l’asilo faccia orecchie da mercante si potrà invece costituire in mora l’istituto chiedendo il rimborso delle rette degli asili privati per il covid-19. Ovviamente non dovranno però essere restituite, e anzi si dovranno corrispondere, tutte quelle somme riferibili a “quote fisse”. Ad esempio la quota di iscrizione unatanutm.

Riduzione delle rette degli asili privati per il covid-19

Se però l’asilo potesse limitare l’impossibilità della prestazione erogando ad esempio solo qualche servizio, potrebbe applicarsi l’art. 1464 c.c.. In tal caso potrebbe pretendere la riduzione della retta (prestazione) in caso di impossibilità parziale. Resta ferma però la possibilità di recesso per l’utente se non ha un interesse apprezzabile al servizio parzialmente reso. Tuttavia, trattandosi di bambini molto piccoli, è difficile pensare ad una didattica a distanza o altre soluzioni simili. La riduzione della retta dell’asilo privato non sarà pertanto una soluzione facilmente praticabile.

Quando il regolamento vieta o limita il recesso

E’ sempre bene fare attenzione a ciò che si firma prima per non avere guai dopo. Alcuni contratti potrebbero limitare il recesso, renderlo più difficile o prevedere delle penali. Si tratta in questi casi di clausole vessatorie che richiedono in generale una specifica discussione e sottoscrizione. Il codice del consumatore indica le clausole vessatorie agli artt. 33 e 34 prevedendone la nullità all’art. 36, laddove non siano rispettate le tutele imposte dalla legge.

In ogni caso, non sarebbe possibile escludere a priori il ricorso all’impossibilità della prestazione per un evento non prevedibile e fuori dall’alea contrattuale. Una clausola di questo tipo sarebbe nulla.

Il caso della disdetta per il covid-19

Nell’incertezza delle condizioni di riapertura alcuni genitori si sono affrettati nei mesi scorsi a dare disdetta all’asilo, ritirando il proprio figlio. Facciamo subito una precisazione, la disdetta è diretta ad ottenere il recesso che, come abbiamo detto, non può essere limitato, se non a certe condizioni. Giuridicamente il recesso è diverso dalla risoluzione. Il primo infatti è l’interruzione volontaria di una delle parti del rapporto. La risoluzione è invece una causa di scioglimento del contratto che attiene alle patologie del contratto o causata dall’inadempimento.

La disdetta per il recesso potrebbe essere prevista, nel regolamento dell’asilo, unitamente a un termine di preavviso.

Rimborso delle rette degli asili privati per il covid-19 in caso di disdetta

A parere di chi scrive il termine di preavviso previsto per il recesso dovrebbe decorrere normalmente anche in costanza di sospensione delle attività. Pertanto, eventuali termini non dovrebbero comunque legittimare pretese economiche dell’asilo, stante l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa della pandemia di coronavirus o covid-19.

Ad ogni modo, tenuto conto della quasi certezza che le scuole non riapriranno prima del prossimo anno, a nulla varrebbe una diversa impostazione. Nulla cambierebbe infatti se si volesse affermare che il termine di preavviso debba decorrere dalla riapertura del servizio che non avverrà.

di Avv. Alessandro Cassano