Esercizi di vicinato SCIA – La normativa

esercizi di vicinato SCIA

Gli esercizi di vicinato hanno l’obbligo di effettuare la SCIA per evitare una salata sanzione da € 2.582,00 a € 15.493,00 come previsto dal d.lgs. 59/2010. La segnalazione può essere fatta tramite sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio.

Che cosa si intende per esercizi di vicinato

L’art. 4 c.1 lett. D) dlgs 114/98 definisce gli esercizi di vicinato come “quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti“. La norma esclude pertanto tutti quegli spazi che non sono di per sé adibiti a vendita di prodotti o servizi. Il Comune di Milano, ad esempio, spiega espressamente sul proprio sito che quali sono gli esercizi di vicinato. Ovvero “Sono definiti negozi o “esercizi di vicinato” le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq. Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi“. (https://fareimpresa.comune.milano.it/vendita/esercizi-vicinato).

Quale titolo autorizzativo occorre per aprire esercizi di vicinato

A determinate condizioni occorre un titolo autorizzativo per l’apertura di un esercizio di vicinato. L’art. 65 d.lgs. 59/2010 prevede l’obbligo di segnalazione allo sportello unico per le attività produttive SUAP. La segnalazione avviene a mezzo SCIA, relativamente all’apertura/ampliamento/trasferimento della superficie di un esercizio di vicinato. La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è stata introdotta con il D.L. 31 n. 78/2010 convertito con L. 122/2010 in sostituzione della vecchia DIA. Subito dopo la presentazione della SCIA unitamente agli allegati si è autorizzati ad aprire l’attività. L’amministrazione avrà 60 giorni per le opportune verifiche ed eventuali provvedimenti di stop. Nel caso invece tutto sia corretto la pratica sarà archiviata.

Cosa può vendere un esercizio di vicinato

Un negozio o esercizio di vicinato può vendere oggetti di qualsiasi tipo. Ovviamente però a seconda della categoria merceologica potrebbero essere necessari ulteriori incombenti. Ad esempio per la vendita di prodotti alimentari potrebbe essere necessario notificare l’apertura alle Autorità sanitarie.

Quali sono le attività non soggette a SCIA

Come detto sopra, in ragione del dettato legislativo, non sono soggette a SCIA tutte quelle attività che non svolgono attività di vendita e/o che non rientrano nei requisiti. Possiamo pensare ad un magazzino di logistica che di fatto non svolge attività di vendita o sfrutta spazi inferiori a quelli previsti dalla legge.

Quando la SCIA è obbligatoria?

La SCIA è una pratica obbligatoria in caso di alcuni tipi di interventi edilizi o di attività. In edilizia è necessario eseguire la pratica qualora si voglia eseguire manutenzione strutturale di un immobile. Anche in caso di restauro o risanamento di uno stabile.

La pratica SCIA edilizia serve in caso di: Manutenzione straordinaria delle parti strutturali di un immobile.

Cosa fare in caso di sanzione

Se a seguito di un controllo risulta che l’esercizio di vicinato non ha effettuato la SCIA, le Autorità potranno elevare un verbale comminando sanzione. L’art. 22 d.lgs. 114/98 prevede una sanzione minima di Lire 5.000.000 ovvero di € 2.582,00 fino ad un massimo di Lire 30.000.000 ovvero € 15.493,71. Nei casi più gravi o in quelli di recidiva, il sindaco può addirittura disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Se la contestazione è ritenuta sbagliata ed è quindi necessario opporsi, si dovrà fare ricorso al sindaco del comune competente (quello in cui avviene la presunta violazione) ai sensi dell’art. 17 della Legge 689/81. Attenzione però i termini sono di 30 giorni dal verbale.

di Avv. Alessandro Cassano

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