Straziami ma di insulti saziami – Ingiuria e risarcimento

Straziami ma di insulti saziami – Ingiuria e risarcimento - L'ingiuria è prevista e punita dall'articolo 595 c.p. ormai abrogato nel 2016 con la depenalizzazione di alcuni reati. Vediamo le caratteristiche dell'ingiuria.
Risarcimento per ingiuria

Si, non era proprio questo il titolo del film di Dino Risi, ma rende bene l’idea dell’ingiuria. Ammesso il dialogo anche acceso, e lo sfogo, ma c’è un limite che non deve essere superato: l’altrui onore e il decoro. Sebbene sia nel 2016 intervenuta la depenalizzazione dell’ingiuria, trattandosi di illecito, è possibile chiedere il risarcimento danni per ingiuria a patto che vi siano le prove del fatto e del pregiudizio subito.

Reato di ingiuria e diffamazione

Proprio in ragione del bene tutelato, l’ingiuria è simile alla diffamazione ex art. 595 c.p. da cui però differisce per alcune peculiarità. Ad esempio se la diffamazione ex art. 595 c.p. ha bisogno dell’assenza della persona offesa per configurarsi, l’ingiuria necessita il contrario: la presenza della parte lesa (Cass. pen. n. 10905/2020,). Vediamo, nel dettaglio, di che si tratta. Come per la diffamazione. sarà possibile chiedere il risarcimento per ingiuria.

L’art. 594 c.p. di ingiuria prevede che:

Chiunque offende l’onore e il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.

Cos’è l’ingiuria e perché parliamo di ex reato?

L’ingiuria si costituisce mediante un’offesa diretta al soggetto passivo, che deve essere presente -o comunque coglierne direttamente il contenuto, che può essere chiunque. Per chiunque intendiamo anche gli incapaci, colpendo l’ingiuria non tanto la percezione quanto la dignità umana, ed anche le persone giuridiche, tutelandone così l’onore collettivo.

Dunque, i beni giuridici tutelati sono sempre l’onore ed il decoro, definibili come le qualità morali della persona e la percezione che ne ha il gruppo sociale dell’offeso.

Il comportamento ingiurioso, essendo l’ingiuria un reato libero, può manifestarsi in qualsiasi forma: verbalmente, usando la parola, ma anche realmente, mediante scritti, disegni, segni, etc. L’offesa comporta la possibilità di chiedere il risarcimento per ingiuria.

Ingiuria è depenalizzata

“Straziami”/

Parliamo invece di “ex reato” perché l’art. 594 c.p. è un articolo abrogato: non esiste più. L’ingiuria rientra cioè nel novero dei reati depenalizzati ad opera del d.lgs. 7/2016 . Ciò però non vuole dire che possiamo finalmente abbandonarci ai nostri istinti primordiali con gli automobilisti che pensano alla levetta della freccia come ad un semplice gancio di serie per l’arbre magique.

L’ingiuria infatti non è comunque lecita. Il d.lgs. 7/2016 ha in realtà cancellato solamente il reato, cioè la penalità della condotta: la reclusione. L’ingiuria continua ad esistere e ad essere vietata, ma, giuridicamente, è ora un illecito civile con conseguente sanzione punitiva di natura civile a favore dello stato e risarcimento del danno a favore dell’offeso.

Insomma per ora, almeno, niente disdetta al corso di training autogeno.

Depenalizzazione ingiuria e procedibilità: cosa è cambiato?

Reato depenalizzato significa anche che non si può più procedere a querela (qui puoi scaricarne un modello), come avveniva prima dell’abrogazione del 594 c.p. e come avviene tutt’ora per la diffamazione ex art. 595 c.p.

L’azione per ingiuria ad oggi vuole che ci si rechi dal proprio avvocato, entro il termine di cinque anni dall’accaduto, per intentare, in caso di negoziazione assistita fallita, una causa civile affinché il danno causato dalla condotta ingiuriosa venga risarcito e l’offensore punito.

In sede civile, il giudice, accertata la responsabilità, condannerà così al risarcimento del danno in favore dell’offeso e al pagamento di una sanzione civile. L’importo della sanzione è da cento a ottomila euro in caso di ingiuria semplice e da duecento a dodicimila euro in caso di ingiuria aggravata.

La competenza in campo civile

In ambito penale il processo di ingiuria era affidato al Giudice di Pace. In quello civile valgono invece le regole sulla competenza che quindi andrà valutata in base al valore del risarcimento richiesto. Pertanto il fascicolo potrà approdare al Giudice di Pace o in Tribunale dove si dovrà citare chi ha commesso l’illecito.

Provare l’ingiuria nel processo civile

Il processo si basa sul principio dell’onere della prova e sul principio dispositivo.

L’onere della prova ci dice che colui che agisce per ricevere la tutela del bene giuridico oggetto del procedimento deve provare i fatti che hanno dato impulso alla sua richiesta. Quindi, nel caso di ingiuria, se l’attore -l’offeso che agisce- non ha prove, dovrà rinunciare alla propria causa, anche se giusta. Risiede qui uno dei riflessi sostanziali della depenalizzazione: a differenza del procedimento penale, nel civile non è sufficiente la dichiarazione della parte lesa per avviare la causa.

Il principio dispositivo vuole invece che l’onere della prova gravi solo ed esclusivamente sulle parti: in sede civile il giudice non potrà acquisire d’ufficio alcunché.

Consegue che, in caso di ingiuria semplice, verbale, in presenza solamente di offeso ed offensore -ad esempio di persona o per telefono- sarà davvero difficile dare prova dei fatti.

Risarcimento per ingiuria

Una volta provato il fatto, per ottenere il risarcimento in campo civile, sarà anche necessario provare di aver subito un danno e quantificarlo. Cassazione con l’Ord. n. 9358/2018 ha precisato proprio il suddetto principio ovvero che il danno non patrimoniale non è in re ipsa. Chi dunque chiede il risarcimento dell’illecito altrui dovrà anche dare prova del pregiudizio conseguenza subito a causa della lesione del proprio diritto all’onore. La quantificazione del danno dovrà essere in qualche modo quantificata anche se il Giudice potrà decidere pure in via equitativa.

Ingiuria ritorsiva e risarcimento danni

Un cenno a parte merita l’ingiuria ritorsiva ovvero l’offesa profferita in ragione di quella altrui. Il caso è previsto dall’art. 599 c.p. al primo comma ormai però abrogato analogamente all’ingiuria.

Per ricapitolare

Prima di chiedere il risarcimento bisognerà munirsi di prove del fatto ad esempio con testimonianze, registrazioni, seppur nel rispetto di regole e limiti. Se del caso anche autenticazioni notarili, per gli scritti, sono strumenti ideali per convincere il Giudice della fondatezza della propria richiesta.

Di Mariachiara D’Auria