Per mia colpa, mia grandissima colpa. La separazione con addebito

“Ogni separazione ci fa pregustare la morte” disse Arthur Schopenhauer… ma ve lo dice anche l’Avvocato!

La separazione infatti può essere un processo molto lungo e costoso sia da un punto di vista economico (dato che può costare più del giorno del fatidico si trattandosi di separazione giudiziale per colpa) ma anche, e soprattutto, da un punto di vista emotivo. Per questo potrebbe essere opportuno optare per una forma consensuale di separazione anziché giudiziale, di cui abbiamo già visto le differenze. Ci sono però casi in cui la forma giudiziale di separazione non è una scelta. L’accertamento della colpa, alias la separazione con addebito, è uno di questi casi.

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La separazione giudiziale

Prima di tutto bisogna chiarire che la separazione giudiziale è una vera e propria causa che quindi sconta i lunghi tempi della giustizia. E non solo! A differenza dei processi ordinari, quello in esame è anzi costituito da una fase in più, detta presidenziale, dinanzi a un magistrato che sente i coniugi, ne tenta la conciliazione e ove questa non riesca, viene dato il via al contenzioso vero e proprio. Nella fase successiva le parti potranno esporre le proprie ragioni e fornire al Giudice le prove di ciò che assumono a volte con la dolorosa testimonianza dei figli.

L’addebito della separazione

Molti sono i motivi che possono portare alla deriva una coppia, ma se la fine del matrimonio è causata da un preciso fatto commesso dal coniuge in violazione dei propri doveri coniugali, l’altro potrà chiedere al Giudice di pronunciare la separazione con addebito, ovvero per colpa.

Il matrimonio infatti si fonda su una serie di diritti e doveri previsti dall’art. 143 c.c. tra cui l’obbligo di reciproca fedeltà, di coabitazione, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la contribuzione ai bisogni della famiglia in ragione delle proprie capacità. Come in un contratto l’inadempienza ad uno di detti obblighi può comportare l’addebito della separazione.

L’infedeltà coniugale può essere un esempio di chiara violazione degli obblighi matrimoniali e comportare l’addebito per chi commette adulterio.

Anche il deprecabile fenomeno della violenza domestica è causa di addebito della separazione quale violazione dell’art. 143 c.c.. Per completezza è bene precisare che le condotte violente tra le mura domestiche, in forma fisica o psicologica, sono punite penalmente integrando gli estremi del reato di maltrattamento in famiglia ex art. 572 c.p..

Presupposti per l’addebito

Affinché il Giudice pronunci l’addebito non è però sufficiente che vi sia stata la violazione di uno dei doveri coniugali, ma è necessario che tra la condotta del coniuge e la fine del matrimonio vi sia un rapporto di causa – effetto. In altre parole, il “fattaccio” che ha portato la coppia a dividersi deve essere la causa esclusiva, o almeno principale, della separazione. Su questo tema anche la Cassazione ha affermato più volte che, ad esempio, il tradimento di per sé non basta per ottenere la pronuncia di addebito dovendosi anche provare che sia la causa di rottura del matrimonio. (Cassazione n. 14414/2016). In altri casi è stata giustificata la relazione della moglie che aveva dato prova di aver iniziato un altro rapporto solo quando la crisi matrimoniale era già in corso (Cassazione n. 21596/2014).

La valutazione comparativa delle condotte

A volte però la fine di un rapporto non è riconducibile alla condotta di uno solo dei coniugi, ma piuttosto al comportamento di entrambi, resisi colpevoli l’uno nei confronti dell’altro per aver violato i doveri previsti dal citato art. 143 c.c..

Ebbene, in questi casi il Giudice dovrà valutare per prima cosa la sussistenza dei fatti commessi in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio apprezzandone l’idoneità di essi a causare la separazione e, successivamente, comparare la gravità delle condotte colpevoli.

Nel caso della violenza domestica, la giurisprudenza ha riconosciuto la particolare gravità delle condotte violente esonerando il Giudice dalla valutazione comparativa dei fatti addebitabili a ciascuno dei coniugi dei coniugi, precisando che è sufficiente un solo episodio di percosse per dichiarare l’addebito della separazione a carico del coniuge violento (Cassazione n. 22689/2017).

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La prova dei fatti

In molti casi la prova dei fatti che possono comportare l’addebito della separazione non è semplice. Stiamo infatti parlando di eventi che spesso si svolgono in ambiti privati e riservati. Altrettanto complicata è la dimostrazione del benessere coniugale antecedente la violazione dei doveri matrimoniali e la conseguente indagine del Giudice. Sovente le prove fornite sono di tipo testimoniali potendo purtroppo coinvolgere anche i figli della coppia. Nel caso poi dell’infedeltà le prove possono essere date da messaggi, mail, social network e testimonianze anche se con alcune limitazioni.

Cosa succede con l’addebito

Le conseguenze dell’addebito della separazione hanno carattere patrimoniale e ciò è opportuno considerarlo sin dall’inizio. In un’ottica puramente pratica si ritiene infatti che sia utile valutare la convenienza di un lungo e costoso giudizio di separazione per la sola richiesta dell’addebito a fronte delle conseguenze meramente patrimoniali che si potrebbero ottenere con una sentenza favorevole.

  1. il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento conservando però quello relativo agli alimenti. Con assegno di mantenimento si intende una somma che permetta il godimento di un medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, a differenza degli alimenti corrispondenti ad una somma minima necessaria per il sostentamento. Si coglie quindi l’inutilità pratica dell’addebito per il coniuge economicamente più debole che, con buona probabilità, non potrebbe comunque essere onerato di corrispondere il mantenimento all’altro.
  2. Un’ulteriore conseguenza dell’addebito della separazione consiste nella perdita dei diritti successori nei confronti del coniuge.
  3. Infine il coniuge colpevole non avrà neppure diritto alla pensione di reversibilità dell’altro.

di Avv. Alessandro Cassano