Traffiphot: se la foto viene scattata dopo 5 secondi dal giallo, la multa è legittima

Le multe elevate a causa dell’attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa sono migliaia e le possibilità di poter vincere il ricorso sostenendo di essere passati con il giallo sono minime, a meno che non si riesca a dimostrare che il Traffiphot in questione non rispetti le tempistiche di attivazione previste in materia.

Secondo quanto previsto dal provvedimento del Dipartimento dei Trasporti in allegato (Prot. n. 1132 del 18/03/04) l’apparecchiatura:

  1. deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile;
  2. deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione;
  3. devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata.
  4. l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti;
  5. in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora;
  6. è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso.

Tale norma, dunque, non prevede dopo quanti secondi devono essere scattati i fotogrammi, ma secondo la giurisprudenza la sanzione è da ritenersi legittima se la luce gialla dura per almeno 4 secondi ed il primo fotogramma viene effettuato dopo un secondo che è scattato il rosso (vedi la sentenza della Cassazione n. 25679 del 09/12/09)

Tecnicamente, quindi, se dopo un secondo dallo scattare del rosso avete oltrepassato la linea d’arresto, la multa vi arriverà con probabile certezza. Se poi allo scattare del secondo fotogramma vi trovate da soli nel bel mezzo dell’incrocio, direi proprio che l’unica scelta che vi rimane è quella di pagare, a meno che non troviate qualche altro appiglio, che potrebbe essere la tardività della notifica (ovvero che il verbale vi è stato notificato oltre il termine di 150 giorni dalla data dell’infrazione) oppure l’omessa preventiva individuazione della strada da parte del prefetto, nei casi in cui la stessa sia prevista.

4/06/2010

Avv. Rossella Corapi

Studio Legale Tributario Corapi

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DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Prot. n°1132

VISTO il D.D. n. 3740,in data 3 luglio 2000, con il quale è stato approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato “Traffiphot III G”, della ditta Lindblad & Piana s.r.l., con sede in Via Mugello,70-Roma;

VISTO l’art. 201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n. 151,convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, che regolamenta le modalità di notifica delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art. 201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione,e tra questi l’attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell’adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO

che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti:

l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati,per ogni infrazione,almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;

CONSIDERATO

che la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , con il voto n.21/2004, ha espresso parere che il dispositivo denominato “Traffiphot III G” risulta pienamente coerente con le condizioni indicate, per cui lo si ritiene idoneo al funzionamento senza la presenza degli organi di polizia;

DECRETA

Art. 1. – E’ confermata l’approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato “Traffiphot III G”, della ditta Lindblad & Piana s.r.l., con sede in Via Mugello, 70 – Roma.

Art. 2. – Il dispositivo denominato “Traffiphot III G” può essere utilizzato,senza necessità di adattamenti o modifiche, sia in ausilio all’operatore di polizia,sia in modalità automatica senza la presenza dell’organo di polizia per l’accertamento della infrazione di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa.

Art. 3. – Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura ,con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Roma, 18 marzo 2004

Il DIRETTORE GENERALE

(Ing. Sergio Dondolini )