Verbale sanzione amministrativa? Ricorso al Prefetto art. 203 cds

Verbale sanzione amministrativa

Se è stato notificato un ingiusto verbale con sanzione amministrativa, magari per un’infrazione al codice della strada è possibile contestare la “multa” con ricorso al Prefetto ex art 203 cds.

Contestazione del verbale con sanzione amministrativa

Per prima cosa occorre valutare se la multa che si vuole contestare si riferisce ad un’infrazione effettivamente commessa o meno. Nel primo caso chi è causa del suo male…. Ma se il verbale con la sanzione amministrativa è ingiusto si potrà fare ricorso al prefetto ex art. 203 cds, o al giudice di pace. Ovviamente devono esserci dei motivi validi per poter contestare la multa. Pensiamo ad esempio alle multe per un autovelox tarato male o un traffiphot che scatta foto col semaforo giallo. Ma i motivi possono essere molti.

Ricorso al Giudice di Pace

Il verbale con la sanzione amministrativa per un’infrazione al codice della strada può essere impugnato anche dinanzi al giudice di pace.

Leggi l’articolo:Il ricorso al Giudice di Pace: Come contestare una multa

Quella al Giudice di Pace, a differenza del ricorso al prefetto ex art 203 cds, è una procedura giudiziale diretta a dare prova al giudice dell’annullabilità della sanzione.

E’ anche necessario il pagamento del contributo unificato secondo il valore della domanda. Il valore corrisponde all’importo della sanzione impugnata e qualora sia superiore a € 1.033 sarà dovuta anche l’imposta di bollo pari a € 27.

All’esito del giudizio il Giudice potrà accogliere o rigettare il ricorso e le spese sostenute seguiranno ne le sorti.

Ricorso al Prefetto ex art. 203 cds

In questo caso non sono previste particolari formalità per impugnare il verbale con la sanzione amministrativa che non deve essere stata pagata. I termini per proporre ricorso al Prefetto ex art. 203 cds sono di 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione se avvenuta subito dopo l’infrazione. Sarà sufficiente redigere l’atto indicando i propri dati, quelli della multa e proseguire con le motivazioni. Al ricorso si potranno allegare i documenti che si ritengono necessari a dimostrare la propria “innocenza”. Se lo si ritiene necessario si potrà chiedere di essere convocati per esporre le proprie ragioni.

Una volta concluso il proprio scritto lo si dovrà confezionare imbustando e inviando a mezzo raccomandata alla Prefettura competente, ovvero quella del luogo dove è stata commessa la violazione. In alternativa il ricorso al Prefetto ex art 203 cds potrà essere consegnato, o inviato con raccomandata, all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore.

Spedizione a mezzo pec

Se si è in possesso di posta elettronica certificata è possibile inviare il proprio ricorso al Prefetto ex art 203 cds anche con questo strumento. Occorrerà però in questo caso la sottoscrizione con firma digitale. L’indirizzo di posta è reperibile sul sito del Ministero cercando la Prefettura di riferimento. In ogni caso la procedura è esente da qualsiasi tipo di contributo, tassa ecc. quindi non occorre pagare nulla.

La decisione

L’impugnazione del verbale con la sanzione amministrativa, se svolta con ricorso al Prefetto ex art 203 cds potrà concludersi con l’accoglimento, con il rigetto o con nessuna risposta.

Nel primo caso la prefettura emetterà un’ordinanza di archiviazione. In caso di rigetto invece sarà emessa un’ordinanza con condanna al doppio della sanzione minima prevista per la violazione. La somma indicata dovrà essere pagata entro 30 giorni da quando si riceve la notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Detta ordinanza però è comunque impugnabile, se ci sono motivi validi, dinanzi al Giudice di Pace.

Mancata risposta della Prefettura

A differenza di quello al Giudice di Pace, il ricorso al Prefetto ex art 203 cds ha tempi certi. Infatti se l’atto è stato consegnato o inviato all’organo accertatore, la Prefettura dovrà adottare un provvedimento entro 180 giorni. Se la raccomandata o la pec è stata invece inviata direttamente al Prefetto allora il termine sarà di 210 giorni. A questi termini poi si devono aggiungere 150 giorni che la prefettura ha per notificare il proprio provvedimento. Superati questi termini, in assenza di una risposta il ricorso al Prefetto ex art 203 cds si intende accolto ed il verbale con la sanzione amministrativa, annullato. Un’ultima precisazione: se è stata chiesta l’audizione personale, dal giorno in cui si riceve la notifica della convocazione il decorso del termine si sospende fino a quello dell’audizione.