Strisce blu: legali o abusive?

Visto il clamore che ha suscitato lo speciale delle Iene sulla presunta illegalità delle famigerate strisce blu, abbiamo ritenuto utile, anche noi di Contralegem.it, fare il punto della situazione e parlare delle delimitazioni di parcheggio.

Strisce blu: Codice della strada

Secondo l’art. 7, n. 1, lettera f) del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992 in Gazz. Uff. 18/05/1992 n. 114) nei centri abitati i comuni possono stabilire con ordinanza del sindaco, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane.

Il successivo punto 6 prevede che “Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico“.

Il punto 7 prevede che “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana“.

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Mentre il punto 8 dispone che:

Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico“.

Che cosa è una carreggiate?

A questo punto, per comprendere a pieno il significato della norma, occorre individuare quale sia la definizione di carreggiata.

Secondo l’art. 3 del C.d.s. “la carreggiata è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine“.

articolo 141 Regolamento di esecuzione del C.d.s.

L’art. 141 del Regolamento di esecuzione del C.d.s. (D.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 303) precisa che:

1.  I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco.

2. Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle corsie di emergenza e delle banchine; esse possono essere realizzate nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta.

3. Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di una strada con obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di corsie di accelerazione e decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili (fig. II.428/a, II.428/b, II.428/c).

4. La larghezza minima delle strisce di margine è di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali“.

Articolo 149

Secondo il successivo art. 149 “1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo. 2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all’asse della corsia adiacente agli stalli).

3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:

a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;

b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;

c) giallo per gli stalli di sosta riservati“.

Quindi cosa è una carreggiata?

A questo punto, tenuto conto delle norme a cui si devono attenere i comuni nel delimitare le aree destinate al parcheggio a pagamento si ritiene di poter affermare quanto segue:

Se è vero che i margini della carreggiata devono essere delimitati da strisce di margine e che le strisce di margine devono essere segnalate con strisce di colore bianco. E’ vero che in assenza di strisce bianche, la carreggiata dovrà intendersi delimitata dalla presenza di eventuali marciapiedi. Con la conseguenza che gli eventuali parcheggi a pagamento, per essere regolari, dovrebbero essere delimitati da una striscia longitudinale discontinua più esterna di colore bianco. Essa ha la funzione di delimitare la carreggiata e poi da un striscia longitudinale blu, avente la funzione di delimitare gli stalli di sosta a pagamento.

Cossa ne consegue?

Da ciò ne consegue che anche secondo la opinione di chi scrive, in assenza delle strisce di margine o di marciapiede idoneo a delimitare la carreggiata, le aree di sosta a pagamento delimitate da strisce blu devono ritenersi ubicate all’interno della carreggiata, ed in quanto tali devono considerarsi illegittime, in quanto realizzate in violazione dell’art. 7 del codice della strada, con la conseguenza che su dette aree, ai sensi degli artt. 40 e 157 C.d.s., l’automobilista deve poter sostare a titolo completamente gratuito. Sul punto si rammenta che l’art. 40, n. 10 lett. a)  del C.d.s. vieta la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua, mentre l’art. 157 dispone che:

Articolo 157

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

Articolo 157 dice altresì

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione“.

Cosa dice la Corte?

Di diversa opinione è la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 4172 del 22 febbraio 2007 ha affermato che l’area destinata a parcheggio delimitata dalle sole strisce colorate debba ritenersi esterna alla carreggiata, in quanto esclusa dal transito dei veicoli. Secondo la Corte, infatti, il fatto che l’area della carreggiata non sia delimitata da strisce di margine di colore bianco, sarebbe privo di rilevanza, posto che la segnalazione delle stesse non sarebbe neppure prescritta obbligatoriamente.

A parere di chi scrive la tesi sostenuta dalla Suprema Corte non appare però condivisibile, in quanto sebbene la delimitazione della carreggiata con apposite strisce di margine non sia prevista come obbligatoria, l’art. 141 del regolamento di esecuzione prevede espressamente che i margini della carreggiata debbano essere segnalati con strisce di colore bianco, con ciò escludendosi che la delimitazione della carreggiata possa ritenersi correttamente segnalata da strisce di colore diverso, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Cosa indica le delimitazioni di parcheggio

Da ciò ne consegue che in assenza di apposita segnaletica orizzontale, ovvero di strisce di margine longitudinali discontinue di colore bianco, le aree di sosta delimitate da strisce blu devono ritenersi ubicate all’interno della carreggiata, non potendosi arbitrariamente attribuire alle strisce di delimitazione degli stalli di sosta altra funzione se non quella espressamente prevista dalla norma.

Quanto all’opportunità o meno di fare ricorso, tralasciando le mere posizioni di principio, bisogna fare un bilanciamento tra i pro e i contro. Gli elementi a favore sono che in caso di accoglimento del ricorso la sanzione verrà annullata e che il costo del contributo unificato e della marca da bollo, per complessivi € 41,00, vi saranno rimborsati in un arco di tempo che non dovrebbe, di norma, superare i sei mesi.

Gli elementi a sfavore sono che in caso di rigetto del ricorso i costi per l’instaurazione del giudizio non vi saranno rimborsati e che entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza dovrete provvedere al pagamento della sanzione. Qualora decidiate di proporre opposizione dinanzi al Prefetto, tenete presente che il procedimento è esente da imposta ma che in caso di rigetto sarete condannati a pagare la sanzione in misura doppia, oltre alle spese di accertamento e di notifica.

Conclusioni

Naturalmente il consiglio è quello di evitare di prendere multe, anche se obiettivamente la situazione dei parcheggi nella maggior parte dei comuni italiani è da tempo diventata insostenibile, in quanto in un modo o nell’altro, ogni strumento che dovrebbe essere utilizzato al fine di migliorare la fluidità della circolazione e il livello di qualità della vita dei cittadini, anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio, viene in realtà adoperato al solo fine di fare cassa e di questo ormai i cittadini ne sono più che consapevoli.

15/03/2011

Avv. Rossella Corapi

Studio Legale Tributario Corapi

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