Habemus decretum – Il reddito di emergenza (REM) è ufficiale

Il reddito di emergenza (REM) è ufficiale nel DL Rilancio, vediamo insieme limiti, ammontare e requisiti per accedervi.
reddito di emergenza (REM)

E’ ufficiale, via libera dal Consiglio dei Ministri, approvato il testo ufficiale del DL Rilancio frutto della lunghissima mediazione governativa, contenente anche le disposizioni per il reddito di emergenza (REM). 

Arriverà oggi, giovedì 14 maggio, in Gazzetta Ufficiale determinando una maxi manovra da ben 55 miliardi di euro. 

Letti i tantissimi dubbi e domande già suscitate dalla bozza, Contralegem.it inizia l’analisi del DL Rilancio dal suo articolo 87: il reddito di emergenza REM, una delle misure più attese delle ultime settimane. 

Il REM – reddito di emergenza il decreto

“Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito REM).

Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5.2.

Requisiti per accedere al reddito di emergenza

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  1. residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  2. un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;
  3. un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fine dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013,n. 159; d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

Limitazioni ed incompatibilità con il REM

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto-legge.

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  1. titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  2. essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di cui al comma 5;
  3. percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n.4 del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Su quali basi si determina l’accessibilità al reddito di emergenza?

Ai fine dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem:

  1. il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2014, n.19;
  2. il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 gennaio 2014, n. 19, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
  3. il patrimonio familiare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2014, n. 19.

Come si determina l’ammontare del REM

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fine ISEE. 

Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di curi di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.

Da chi è erogato il reddito di emergenza?

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l’INPS e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente del Consiglio della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.

Attenzione ai requisiti per il REM

Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente. 

Ai fini dell’erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l’anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali denominato Fondo per il Reddito di emergenza.

Quali enti monitoreranno

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro. 

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo ,,, DL Rilancio.”

Riassumendo – REM: entità, requisiti, come ottenerlo 

  • Le quote del Reddito di emergenza saranno due di importo variabile da un minimo di 400 euro ad un massimo di 840 euro. La base REM di 400 euro sarà moltiplicata, in ragione dell’ ISEE, per il parametro corrispondente previsto dalla scala di equivalenza fino ad un massimo di 2 (800 euro). Eccetto il caso in cui il nucleo familiare sia costituito da componenti in stato di disabilità grave o non autosufficienza (determinato da ISEE), a tali nuclei è riservato un massimale del 2,1 (840 euro).Infografica REM reddito di emergenza
  • I beneficiari devono possedere cumulativamente: 

  1. residenza italiana, che sarà verificata in capo al residente che farà richiesta del reddito; il reddito di emergenza è destinato al nucleo familiare, non al singolo;
  2. Indicatore Situazione Economica Equivalente ISEE inferiore a 15.000 euro; 
  3. reddito del nucleo familiare ad aprile 2020 inferiore all’entità della quota di reddito di emergenza, in base ai calcoli, spettante;
  4. patrimonio mobiliare del nucleo familiare (ISEE) inferiore a 10.000 euro. Massimale che si integra di ½, 5.000 euro, per ogni componente del nucleo escluso il primo fino ad un massimo di due, 20.000 euro. 

Non hanno diritto al reddito di emergenza

  • Non hanno diritto al reddito di emergenza: 

  1. i residenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto Cura Italia; 
  2. i residenti percettori di pensione diretta e indiretta, esclusa l’invalidità ordinaria. 
  3. coloro già percettori di reddito di cittadinanza;
  4. i lavoratori dipendenti residenti con un reddito lordo superiore all’entità della quota di reddito di emergenza spettante su base ISEE; 
  5. coloro che si trovano nella condizione di detenuti per tutta la durata della pena; 
  6. i residenti che si trovano nella condizione di ricoverati “a lungo” termine totalmente a carico dello stato o di altre amministrazioni pubbliche; 

NB: punti a) – d) incompatibilità totale del REM; punti e) – f) la scala di equivalenza ignorerà i componenti del nucleo indicati dal conteggio ai fini della determinazione della quota REM. 

Conclusioni in merito al reddito di emergenza

Il reddito di emergenza prende vita col mese in corso ed il termine della sua richiesta coincide con l’inizio del mese di giugno. L’erogatore è l’istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS.

Per richiederlo sarà necessario compilare la domanda sotto forma di modello apposito che sarà il prima possibile predisposto dall’INPS. Ci si potrà anche appoggiare ai Patronati o ai vari centri di assistenza aventi convenzione con INPS. 

Vigilerà l’Agenzia delle entrate e, in caso di controlli dimostranti dichiarazioni mendaci, il diritto al reddito di emergenza sarà revocato.

Il beneficio percepito dovrà essere restituito in cumulazione con le sanzioni previste a legislazione vigente. 

Marichiara D’Auria

ContraLegem.it