Habemus decretum: IRAP E FONDO PERDUTO

Vediamo chi sono i beneficiari e gli esclusi dalle agevolazioni IRAP e dai contributi a fondo perduto previsti nel Decreto Rilancio approntato dal governo per affrontare la crisi dovuta alla pandemia: come si calcolano e quali le verifiche
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Continuiamo la nostra carrellata sul nuovo decreto rilancio, dopo il REM questa volta ci concentriamo sulla IRAP e il fondo perduto chi sono i beneficiari e gli esclusi. Vediamo insieme la concretezza dei due supporti più chiacchierati nell’ultima settimana. 

Imposta regionale sulle attività produttive IRAP

Beneficiari agevolazioni IRAP:

le imprese con volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con corrispondente volume di compensi nel periodo di imposta precedente a quello dell’entrata in vigore del DL Rilancio; 

Esclusi:

  1. imprese e autonomi con ricavo superiore ai 250 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello dell’entrata in vigore del DL Rilancio;
  2. banche ed enti e società finanziarie;
  3. imprese assicurative; 
  4. amministrazioni ed enti pubblici;

Supporto

  1. no al saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  2. no alla prima rata di acconto IRAP (pari al 40%) del periodo di imposta successivo  a quello in corso al 31 dicembre 2019, cioè IRAP 2020;
  3. NB: fermo restando l’obbligo di acconto imposta 2019.

Contributo a fondo perduto

Beneficiari del contributo a fondo perduto:

  1. i soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario (ex art. 32, comma 2, TIUR), titolari di Partita Iva con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro. Fatturato che deve essere stato nel mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 di quello dichiarato nel medesimo periodo dello scorso anno.
  2. Start up e Partite Iva nate nel 2019 accedono al fondo anche senza riduzione di fatturato;

Esclusi dal contributo a fondo perduto:

  1. gli esercenti attività con fatturato al di sopra del massimale da 5 milioni di euro di cui sopra;
  2. autonomi la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  3. gli enti pubblici come definiti ex art. 74 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi TIUR;
  4. i soggetti ed intermediari finanziari come definiti ex art. 162-bis del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi TIUR; 
  5. i beneficiari di indennità previste ex artt. 27, 38 e 44 del DL CURA ITALIA convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27;

Supporto:

  1.  il fondo perduto non rileva ai fini della formazione della base imponibile sui redditi;
  2. l’entità minima del fondo disponibile è pari a 1.000 euro per la persona fisica e pari a 2.000 euro per gli esercenti in possesso dei requisiti di accesso diversi dalle persone fisiche; 

Metodologia di calcolo:

il DL Rilancio indica la metodologia di calcolo ai fini dell’erogazione della somma spettante al beneficiario:

  • calcolo della differenza tra il fatturato aprile 2020 e id il fatturato aprile 2019; nel caso in cui la differenza di fatturato sia pari o superiori ai 2/3 si può procedere al calcolo dell’entità spettante;
  • applicazione di una delle percentuali previste dal DL Rilancio al risultato del calcolo di cui sopra, come segue:
  1. 20% per i beneficiari con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data dell’entrata in vigore del DL Rilancio;
  2. 15% per i beneficiari con ricavi/compensi da 400.000 euro a 1.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data dell’entrata in vigore del DL Rilancio; 
  3. 10% per i beneficiari con ricavi/compensi da 1.000.000 di euro fino a 5.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data dell’entrata in vigore del DL Rilancio;

la modalità di istanza del fondo perduto è attivata dall’Agenzia delle Entrate e la tempistica valida per effettuare la richiesta è di sessanta giorni;

Verifiche sui benefici IRAP e sul contributo a fondo perduto

In caso di dichiarazioni mendaci rilevate dai controlli ex artt. 31 e successivi del decreto n. 600 1973 del Presidente della Repubblica il beneficio percepito indebitamente (anche parzialmente indebitamente!/anche a livello della documentazione antimafia appositamente rilasciata) sarà restituito e il contribuente sanzionato: occhio al Codice Penale! Inoltre, il richiedente, in caso di successiva situazione di cessata attività, è tenuto a conservare ogni elemento giustificativo del fondo percepito e ad esibirlo a richiesta dell’amministrazione finanziaria (occhio al 316-ter c.p.).