Il modello UNICO…. MINI

Mouse modello UNICO mini

Nella giungla delle dichiarazioni, le scadenze sono sempre in agguato e le prossime che si avvicinano sono quelle dei redditi mediante l’Unico persone fisiche e società. Anche quest’anno, come già dall’anno scorso, c’è la possibilità per alcuni contribuenti di presentare la versione “Mini” dell’Unico (modello UNICO Mini); questo si tratta di una versione semplificata del modello Unico persone fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovino nelle situazioni meno complesse. Vediamo allora i principali aspetti, indicati anche nelle istruzioni per la compilazione del modello.

I soggetti che possono utilizzare il modello UNICO MINI

il modello UNICO MINI può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:

  • il loro domicilio fiscale non è stato variato dal 1° novembre 2008 alla data di presentazione della dichiarazione;
  • non sono titolari di partita IVA;
  • hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:- redditi di terreni e di fabbricati
  • redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione
  • redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere;
  • intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro;
  • non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.);
  • il domicilio per la notificazione degli atti è lo stesso della residenza anagrafica;
  • non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.

Per la presentazione del modello unico mini e per il versamento delle imposte dovute si applicano le stesse modalità e gli stessi termini previsti per il modello unico persone fisiche ordinario.

1. Come si presenta la dichiarazione?

I contribuenti sono obbligati a presentare il modello UNICO MINI 2010 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato con cui si può effettuare la dichiarazione dei redditi per il pagamento dell’IRPEF secondo gli scaglioni che abbiamo visto.

Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il modello UNICO MINI 2010 cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
  • sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare il modello UNICO MINI 2010:

  • direttamente per via telematica tramite servizio internet;
  • tramite gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno l’invio telematico;
  • tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati).

Coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica possono presentare il modello UNICO MINI 2010, oltre che con le modalità sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici Postali.

2. Quando si presenta la dichiarazione?

Il modello UNICO Mini 2010 deve essere presentato:

• dal 2 maggio 2010 al 30 giugno 2010 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;

• entro il 30 settembre 2010 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

3. Quali sono i termini di versamento del Modello Unico Mini?

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione del modello UNICO Mini , compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2010 ovvero entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, invece, per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

4. Quando si devono versare gli acconti del Modello unico mini?

Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2010

Solo se l’importo indicato nel rigo RN34 “DIFFERENZA” del modello UNICO Mini supera euro 51,65, è dovuto l’acconto nella misura del 99 % del suo ammontare, quindi, l’acconto così determinato deve essere versato:

• in unica soluzione entro il 30 novembre 2010 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;

• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui la prima rata, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2010, ovvero entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e la seconda rata, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2010; invece, per l’anno 2010 è dovuto, inoltre, l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF.

5. Come si effettuano i versamenti della risultanza del modello UNICO Mini ?

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24. I contribuenti possono inoltre effettuare i versamenti su modello cartaceo o adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

6. La possibilità della rateazione.

Gli importi dovuti del modello UNICO Mini Si possono versare in rate mensili, entro il mese di novembre, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.

TABELLA

 

Rateazione

Rata

Versamento

Interessi %

Versamento (*)

Interessi %

Prima 16 Giugno 0,00 16 Luglio 0,00
Seconda 30 Giugno 0,16 2 Agosto 0,16
Terza 2 Agosto 0,49 31 Agosto 0,49
Quarta 31 Agosto 0,82 30 Settembre 0,82
Quinta 30 Settembre 1,15 2 Novembre 1,15
Sesta 2 Novembre 1,48 30 Novembre 1,48
Settima 30 Novembre 1,81

 

 

  (*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

7. Come effettuare la compensazione?

Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa.

Dott.ssa Federica Francica

Studio associato F.F. L.N. Commercialisti – Milano

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