“E IO TI DENUNCIO…” MA STIAMO ATTENTI AL BOOMERANG IL REATO DI CALUNNIA EX ART. 368 C.P.

Il reato di calunnia, come viene punito e in cosa si differenzia dalla diffamazione e dall'ingiuria. Come si configura e cosa prevede l'articolo 368 del Codice Penale
reato di calunnia

Il reato di calunnia è istituito e punito dall’articolo 368 del Codice Penale che prevede:

Chiunque, con denuncia (c.p.p. 333), querela (c.p.p. 366), richiesta (c.p.p. 342) o istanza (c.p.p. 341), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia l’obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. 

La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.”

Il reato di calunnia: Il fatto 

Ai sensi dell’art. 368 c.p. il reato di calunnia si configura perciò qualora un soggetto, l’agente, si rivolga al motore giudiziario al fine di far punire una persona, il calunniato, che egli sa per certo innocente. 

La giurisprudenza ha voluto precisare che gli istituti elencati dalla norma – denuncia, querela, richiesta, istanza – sono da intendersi anche in senso atecnico, configurando così il reato di calunnia tutte le informazioni (non vere) consegnate alle Autorità competenti senza la pretesa di precise formalità. Oralità, scrittura, comunicazione confidenziale… Il tutto, se falso, sarà calunnia. 

La disposizione inoltre disciplina due forme possibili di reato: la calunnia formale o diretta, che si configura nella falsa incolpazione mediante denuncia, querela, richiesta o istanza e la calunnia materiale o indiretta, che si configura invece nella simulazione di tracce di reato a carico della persona calunniata. 

Sempre a proposito dell’oggetto del reato, sono interessanti i – più rari – casi di autocalunnia e calunniato consenziente: il reato persiste ai sensi dell’articolo 369 del Codice Penale: 

“Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente (368 c.p.), anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”

Ne consegue che, anche in caso di calunniato consenziente, si configurerà la fattispecie ex art. 369 c.p. come concorso di persona nel reato. 

Leggi anche l’ingiuria e la diffamazione

Il reato di calunnia: Generalità e soggettività 

La condotta calunniosa si configura come un reato: 

  • comune, una condotta cioè che può essere posta in essere da chiunque;
  • plurioffensivo, una condotta cioè che lede contestualmente diversi beni giuridici;
  • a forma vincolata, una condotta cioè che rileva penalmente solo se posta in essere nella forma prevista dal Codice (comunicazione alle Autorità competenti nel caso di specie);
  • di pericolo, una condotta cioè che rileva ai fini della punibilità per il solo fatto di essersi verificata (non è necessario che il calunniato venga condannato a causa della falsa incolpazione);
  • di mera condotta, una condotta cioè che al fine della punibilità rileva semplicemente nella mera intenzione concretizzata in comportamento calunnioso; 

Si esclude il tentativo dalle caratteristiche generali del reato di calunnia e si pretende, per la configurabilità, un dolo generico, il cui fine è quindi, a proposito di soggettività del reato, la volontà di realizzare le conseguenze designate dalla disposizione in oggetto:

  • falsa comunicazione;
  • consapevolezza della falsa comunicazione.

La tutela 

Trattandosi di un reato plurioffensivo, i beni giuridici tutelati sono diversi: 

  • la retta amministrazione, la retta amministrazione della giustizia: il Codice stesso colloca la condotta calunniosa nei delitti contro l’amministrazione della giustizia; 
  • l’onore, il costituzionalizzato diritto che si concretizza nei valori che fanno capo ad ogni essere umano in quanto tale;
  • la libertà personale, l’inviolabile diritto ex art. 13 Cost., nel caso in cui questa venga violata a causa della falsa incolpazione dell’agente. 

Il reato di calunnia: Pene e aggravanti 

La pena prevista dal primo comma dell’art. 368 c.p. è compresa tra i due ed i sei anni. Tuttavia, la disposizione, nei commi successivi, prevede pene superiori nel caso dell’integrarsi di tre aggravanti specifiche. 

Il secondo comma dell’art. 368 c.p. prende in considerazione il caso in cui il calunniato venga falsamente incolpato di un reato per cui il Codice prevede una pena alla reclusione superiore nel massimo ai dieci anni, oppure una pena ancor più grave, stabilendo una pena aumentata – ma non quantificata – per l’aggravante in considerazione. La mancata determinazione rimanda perciò all’art. 64 c.p.: 

“Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.”

Il terzo comma, sempre a proposito di aggravanti, fa sì che la pena sia compresa tra i quattro ed i cinque anni nel caso in cui la condotta calunniosa causi al calunniato una condanna alla reclusione superiore ai cinque anni, e compresa tra i sei ed i venti anni nel caso in cui consegua per la vittima una condanna all’ergastolo. 

La procedibilità 

Il reato di calunnia è perseguibile d’ufficio: l’agente può cioè essere perseguito a prescindere da una querela di parte e a prescindere dalla volontà del calunniato al riguardo. Ne conseguono così pene più gravi giustificate dal primo bene giuridico tutelato: l’interesse legittimo alla retta amministrazione della giustizia  ed alla fluidità dell’esercizio dell’azione penale. 

Mariachiara D’Auria