Videosorveglianza e privacy in condominio

Esigenza di tutela da un lato e privacy dall’altro. Uno degli strumenti più utili e diretti per il controllo e la tutela di cose e persone è proprio la telecamera. Questo sistema può essere utilizzato anche nei condomini con lo scopo di scoraggiare, e quindi prevenire, soprattutto i furti negli appartamenti o anche per rendere più sicure le parti comuni, che a causa di diverse condizioni potrebbero agevolare l’incursione di estranei con cattive intenzioni. Un occhio elettronico quindi che ci osserva e ci protegge, ma che si può rivelare un po’ troppo indiscreto travalicando i limiti del controllo per motivi di tutela. Proprio al fine di conciliare sicurezza e privacy il Garante è intervenuto sul tema.

La videosorveglianza nel condominio.

La videosorveglianza rappresenta un utile strumento per perseguire la tutela dell’incolumità dei beni e delle persone e viene sempre maggiormente utilizzato per contrastare i furti negli appartamenti. Occorre tuttavia conciliare l’esigenza di sicurezza, da un lato, con il rispetto della privacy degli individui interessati, dall’altro. Con questo scopo il Garante della privacy è intervenuto sul tema della videosorveglianza con il provvedimento dell’8 aprile 2010, che ha sostituito quello precedente del 29 aprile 2004. In primo luogo è stato precisato che ai sensi dell’art. 4 del codice privacy (dlgs n. 196/2003) la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali. È considerato dato personale, infatti, qualunque dato relativo a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Naturalmente l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili, come ad esempio il reato di interferenze illecite nella vita privata ai sensi dell’art. 615 c.p.. E’ quindi in primo luogo necessario che vi sia il consenso dei soggetti interessati e occorre poi rispettare il principio di necessità, che comporta l’obbligo di configurare i sistemi informativi e i programmi informatici in modo da ridurre al minimo l’utilizzo di dati personali. Il trattamento dei dati deve comunque avvenire secondo la reale necessità rispettando anche il c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e nella dislocazione delle telecamere nel modo meno invasivo possibile. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere a una zona videosorvegliata mediante l’affissione di un cartello in cui sia indicato il titolare del trattamento e la finalità perseguita. L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nel condominio tuttavia pone non pochi problemi dovuti all’incertezza normativa, come sottolineato dal medesimo Garante nel provvedimento sopra citato. Infatti è dubbio ad esempio se l’installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei comproprietari o se rilevi anche l’opinione degli inquilini.

Telecamere e divieto di atti emulativi nel codice civile

L’art. 833 del codice civile vieta espressamente di porre in essere atti emulativi, ovvero che abbiano soltanto uno scopo lesivo nei confronti dei terzi. L’elemento decisivo per ritenete detti comportamenti contrari alla legge è costituito dalla mancanza di un apprezzabile vantaggio per colui che li compie. Infatti l’assenza di una qualsiasi giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale rivela la mera ed esclusiva intenzione di nuocere o recare molestia ad altri e quindi lo scopo emulativo dell’atto stesso. Secondo la giurisprudenza, ad esempio, non è lecito collocare in posizione non immediatamente visibile a estranei una telecamera, anche finta, in direzione della proprietà del vicino. In tal caso infatti l’atto non può avere la finalità di scoraggiare eventuali malintenzionati, ma ha l’esclusivo scopo di recare molestia. A diverse conclusioni però si deve giungere qualora un determinato comportamento determini comunque una utilità per il suo autore. E’ il caso di chi avendo un negozio, come ad esempio una gioielleria, compreso nel condominio, installi un telecamera o un videocitofono a scopo cautelativo, in modo tale da riprendere solo spazi di pertinenza come l’ingresso dell’esercizio commerciale e non anche altre aree comuni. In tal caso prevale il perseguimento di un interesse concreto sull’intenzione di nuocere ad altri.

Videosorveglianza e interferenza illecita nella vita privata

Chi intende installare un sistema privato di videosorveglianza all’interno del condominio deve rispettare l’art. 615 bis c.p., che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque con strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente immagini attinenti alla vita privata catturate nell’abitazione altrui o nei locali pertinenziali alle stesse. Non vi è dubbio che la predetta norma abbia lo scopo di proteggere la riservatezza che connota i momenti tipici della vita familiare, nonché la stessa tranquillità domestica che si caratterizza nel diritto dell’individuo di mantenere un riserbo interno al nucleo. Pertanto l’art. 615 bis c.p. tutela non soltanto il soggetto ripreso, ma chiunque compia abitualmente atti di vita privata nel luogo violato. Tuttavia la giurisprudenza ha precisato che ai fini della sussistenza del reato occorre che chi lo commette abbia l’effettiva volontà di procurarsi indebitamente le immagini. Di conseguenza non possono considerarsi penalmente illecite eventuali riprese nell’appartamento del vicino ove queste siano frutto di un’eventuale estensione involontaria delle medesime.

Avv. Alessandro Cassano

I criteri per la scelta dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza e gli adempimenti successivi del condominio

PRINCIPIO DI NECESSITA’

Consiste, in generale, nell’obbligo di scegliere la soluzione meno lesiva della privacy degli individui. Occorrerà dunque valutare se il sistema installato sia effettivamente l’unica possibilità

PRINCIPIO DI   PROPORZIONALITA’

I sistemi utilizzati e i dati trattati devono essere proporzionati alla finalità effet- tivamente perseguita con la videosorveglianza

ADEMPIMENTI

·        nomina del responsabile (eventuale) e degli incaricati al trattamento dei dati;

·        informativa che potrà essere effettuata apponendo appositi cartelli in corrispondenza degli impianti, secondo il modello fornito dal Garante stesso;

·        esercizio dei diritti degli interessati (devono essere messi in condizione di esercitare i propri diritti ex artt. 7 e seguenti del Codice);

·        misure di sicurezza (i dati raccolti devono essere adeguatamente protetti contro i rischi di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, ecc.);

·        durata della conservazione dei dati (nel caso in cui l’impianto sia abilitato alla registrazione dei dati, gli stessi devono essere conservati per poche ore, al massimo un giorno, salvo casi particolari)