Il contraddittorio nell’accertamento fiscale

Il contraddittorio nell’accertamento fiscale è stato introdotto nello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. In particolare lo Statuto ha introdotto una serie di obblighi e limiti in capo all’Amministrazione finanziaria contestualmente al riconoscimento di taluni diritti e garanzie a favore del contribuente.

Cosa prevede lo statuto in merito al contraddittorio nell’accertamento fiscale

L’art. 12, comma 7 della legge 212/2000 prevede, fra l’altro, che “nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli Uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine”.

Introduzione del contraddittorio

Quindi l’innovazione della superiore legge sta nell’obbligo introdotto di un vero e proprio contraddittorio tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria in ordine alle risultanze istruttorie (processo verbale di constatazione).

La rilevanza di quanto sopra risiede nell’obbligo dell’Ufficio finanziario di valutare le osservazioni e le richieste del contribuente prima di emettere l’avviso di accertamento.

Di tale valutazione deve ovviamente tenersi conto in sede di motivazione dello stesso avviso. Dovendo l’Ufficio spiegare le ragioni per le quali le osservazioni o le richieste non sono state accolte in tutto o in parte.

La previsione di un contraddittorio anticipato rispetto all’emanazione dell’avviso di accertamento fornisce da un lato maggiore tutela al contribuente, ma rende anche trasparente l’operato dell’Ufficio. Il quale opera tenendo conto delle giustificazioni e documentazioni presentate dal contribuente stesso.

In buona sostanza non vi e’ dubbio sul fatto che, avendo il legislatore introdotto una specifica disposizione che espressamente attribuisce al contribuente il diritto di comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. Vi e’ l’obbligo degli stessi uffici di valutare con oculatezza giuridica gli elementi di prova offerti dal contribuente.

A tale obbligo deve, conseguentemente, corrispondere una adeguata sanzione nel caso di inosservanza. La sanzione non può essere che l’annullamento per difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che non desse conto della effettuata valutazione.

Contraddittorio o annullo dell’accertamento

Sta diventando prassi comune in tali casi che il giudice tributario non entri nemmeno nel merito dei recuperi. Ma annulli direttamente l’accertamento per carenza di contraddittorio preventivo.

In estrema sintesi, il contraddittorio assurge ora a momento centrale nella fase accertativa.

Non vi è dubbio che il processo verbale di constatazione regolarmente redatto e firmato, trascorsi i sessanta giorni dalla firma senza che il contribuente abbia dato luogo ad osservazioni scritte, assolve pienamente ai principi di instaurato contraddittorio e di trasparenza, il contribuente, in pratica, ha rinunciato alla sua facoltà espressamente prevista.

Però il contribuente può dar luogo alle sue osservazioni nei termini e modi di cui sopra, solo relativamente ai fatti a lui noti, quelli riportati nel processo verbale di constatazione poi, nella norma, trasfuso nell’avviso di accertamento.

Quindi nel caso che l’avviso di accertamento rechi recuperi a tassazione diversi da quelli esposti nel processo verbale di constatazione, non vi è, ne’ vi può essere dubbio alcuno, che il recupero a tassazione riportato nell’avviso di accertamento è sconosciuto al contribuente, non ha fatto parte del verbale di constatazione, non ha fatto parte della fase di contraddittorio.

Ne deriva che l’accertamento, in fase contenziosa, dovrà essere annullato , senza necessità alcuna di entrare nella fase motivazionale esposta dall’Ufficio.

Concetto Trombetta

Avvocato Tributarista foro di Catania

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