Separarsi costa di più: trasferimenti immobiliari non più esenti da imposte

Stop alle agevolazioni!

Separarsi costa di più!

Chi vuole trasferire la casa coniugale anche in sede di accordi di separazione dovrà pagare le imposte. L’art. 10 del dlgs 14 marzo 2011 n. 23 ha infatti soppresso tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie anche se previste da leggi speciali, ad eccezione di quelle previste dalla medesima norma.

Fino al 1 gennaio 2014 i trasferimenti immobiliari in sede di “crisi matrimoniale” erano invece esenti da imposte.

Ma andiamo con ordine e vediamo perché separarsi costa di più.

L’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 prevede l’esenzione dell’imposta di registro a favore di:

“tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio…”.

E’ pacifico che l’ambito soggettivo di applicazione della predetta norma, riguardi i coniugi, che regolano i propri interessi economici a seguito della rottura del rapporto matrimoniale.

Per quanto attiene invece all’aspetto oggettivo di applicazione del suddetto beneficio fiscale, occorre in primo luogo precisare che la ratio dell’art. 19 succitato, come rilevato dalla Corte Costituzionale, che ne ha precisato la portata (cfr. Corte Cost. 154/1999), è quella di agevolare la definizione delle controversie coniugali mediante l’incentivo fiscale dell’esenzione per tutti gli atti inerenti, da ogni tributo, compresi quelli relativi al procedimento giudiziale di separazione.

A chi si estende l’agevolazione?

Successivamente, infatti, la Cassazione, conformemente al principio enunciato dalla Corte Costituzione, ha emanato una serie di sentenze, affermando tra l’altro che:

le agevolazioni di cui all’art. 19 della legge n. 74 del 1987 operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale.

Ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge.

Tale agevolazione si estende ad ogni tipo di “tassazione”, indipendentemente dalla natura di imposta o di tassa in senso proprio del tributo concretamente in discussione” (ex multis Cass. n. 7493/2002).

Pertanto, il vantaggio tributario deve ritenersi applicabile a tutti gli atti e provvedimenti con cui i coniugi, innanzi al giudice, tendono a regolare i loro rapporti patrimoniali a tacitazione della lite matrimoniale, indipendentemente dalla veste processuale del giudizio.

Separarsi costa di più! Quando questo vale?

Al contrario, l’esclusione dall’agevolazione degli atti giudiziali la cui genesi è esterna al rito di divorzio significherebbe, quindi, dare un’interpretazione contraria ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 19 della legge 74/1987.

Ciò valga a maggior ragione per il caso in cui l’azione è unicamente esperibile soltanto dopo lo scioglimento della comunione coniugale, quindi fuori del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. n. 4351/2003, Cass. 19447/2005, Cass. 4757/2010).

Sul punto, inoltre, risulta paradigmatica una recente pronuncia della Cassazione che, confermando le precedenti sentenze di annullamento dell’avviso di liquidazione della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì e della Commissione Regionale dell’Emilia Romagna.

Afferma che “in tema di imposta di registro relativa ad atti giudiziari, l’agevolazione di cui all’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, opera con riferimento a tutti i provvedimenti “relativi” al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compresi quelli (nella specie, la divisione giudiziale con attribuzione della casa coniugale in proprietà esclusiva al contribuente) pronunciati fuori dallo stesso, purché rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a cagione della loro lite matrimoniale” (Cass. 5 giugno 2013 n. 14157).

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Il 7 aprile 2011 però entra in vigore il citato decreto legislativo n. 23/2011 che al quarto comma dell’art. 10 prevede appunto la soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni fiscali per i trasferimenti immobiliari, ivi inclusi quelli in caso di separazione o cessazione del matrimonio. Il successivo quinto comma rinvia poi l’applicazione dello stesso articolo 10 al 1° gennaio 2014.

Avv. Alessandro Cassano