Guida in stato di ebbrezza: quando un decimale e la temperatura sotto zero può salvarci la patente

La norma

La guida in stato ebbrezza costituisce un fenomeno assai diffuso che il legislatore ha inteso sanzionare più o meno severamente a seconda del tasso alcolemico (espresso in grammi di alcool per litro di sangue g/l) accertato nel conducente.

La norma di riferimento è l’art. 186 del Codice della Strada (D.lgs. 285/92), ai sensi del quale chiunque guida in stato di ebbrezza è punito (ove il fatto non costituisca più grave reato):

I SOGLIA

• con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 2.000,

• la sospensione della patente da 3 a 6 mesi,

• la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida,

qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l;

II SOGLIA

• con l’ammenda da € 800 a € 3.200,

• l’arresto fino a 6 mesi,

• la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno,

• la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida,

qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l;

III SOGLIA

• con l’ammenda da € 1.500 ad € 6.000,

• l’arresto da 6 mesi ad 1 anno,

• la sospensione della patente da 1 a 2 anni;

• la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida,

• la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato,

qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

L’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Al di fuori del caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 274/00, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni e le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

Il caso

Dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici, il nostro automobilista viene fermato da due agenti della polizia stradale, che lo sottopongono ad alcoltest.

Alla prima rilevazione la concentrazione di alcol nell’aria alveolare espirata è risultata pari a 0,64 g/l, per poi diminuire al valore di 0,57 g/l alla seconda rilevazione.

Secondo quanto statuito dall’art. 379 del Regolamento di attuazione del codice della strada, la guida in stato di ebbrezza si configura quando la concentrazione alcolemica risulta superiore a 0,5 g/l da almeno due determinazioni concordanti, da effettuarsi ad un intervallo di tempo di 5 minuti l’una dall’altra.

L’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediate apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

All’esito della prova, nei confronti dell’automobilista è stato emesso verbale per violazione dell’art. 186, 2° comma, lett. a) del C.d.s., punito con la sanzione amministrativa di € 527,00, la decurtazione di dieci punti e la sospensione della patente per tre mesi. L’automobilista si è quindi rivolto allo scrivente Avvocato, il quale ha ritenuto il verbale censurabile sotto vari profili e quindi deciso di proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Milano.

Con il primo motivo del ricorso, è stata eccepita la mancanza di prova della violazione accertata dalla Polizia, in quanto il secondo prelievo alcolemico era da considerarsi nei limiti della soglia di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) C.d.s.

Detta norma prevede infatti che “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa dada € 500 a € 2.000, con la sospensione della patente da 3 a 6 mesi e con la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l“.

Il tasso soglia di 0,5 g/l prevede l’indicazione di un solo decimale, con la conseguenza che il tasso alcolemico riscontrato nei confronti dell’automobilista, pari a 0,57 g/l, avrebbe dovuto essere arrotondato per difetto ad un solo decimale in applicazione del principio del favor rei, secondo cui la norma deve essere applicata nel modo più favorevole all’imputato, con un risultato pari a 0,5 g/l che, non superando il limite di 0,5 g/l, doveva essere ritenuto irrilevante ai fini della configurazione della guida in stato di ebbrezza.

A sostegno di tale tesi, è stato evidenziato che anche secondo la giurisprudenza (Trib. Monza del 20.1.2010 e Corte d’Appello di Trieste, Sez. I, sentenza n. 507/2008) “per il principio del favor rei, non si deve tener conto del valore indicato al secondo decimale ed è pur sempre possibile un margine di errore dell’apparecchiatura“. Nel caso de quo, pertanto, il tasso di 0,57 doveva essere valutato come nei limiti del primo decimale di 0,5 g/l.

Con il secondo motivo del ricorso, il difensore ha eccepito l’inaffidabilità della prova effettuata con l’etilometro, in quanto lo stesso era stato utilizzato ad una temperatura esterna di -2° C, nonostante il manuale di utilizzo prevedesse espressamente che la suddetta strumentazione poteva essere validamente utilizzata con una temperatura compresa tra 0 e 45° C.

Con il terzo motivo del ricorso, è stata contestata l’illegittimità del verbale a causa dell’omessa informativa sulla facoltà di farsi assistere da un difensore durante la sottoposizione ad alcoltest, trattandosi di atto urgente sullo stato delle persone rientrante nella previsione di cui all’art. 356 c.p.p.

Letti i motivi del ricorso e udite le ragioni del difensore, il Giudice di Pace di Milano, il Dott. Bruno Giovanni Pulci, ha infine accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato i provvedimenti impugnati e le sanzioni accessorie.

La sentenza di riferimento è la n.110004 del 16.7.2013.

 

Avv. Rossella Corapi
Studio Legale Tributario Corapi
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