Preavviso di contestazione non impugnabile! Bisogna aspettare la notifica del verbale a casa

Multa o preavviso di contestazione?

Solo la multa infatti è impugnabile con ricorso al giudice di pace o al prefetto. Nel caso di un preavviso di contestazio
ne invece si dovrà aspettare che la contravvenzione sia notificata al proprio domicilio prima di poter procedere con le ordinarie vie già descritte in questa sezione.

Differenza tra multa e preavviso di contestazione

A chi non è capitato di trovare un foglietto di carta sul parabrezza della propria auto, dove si commina il pagamento di una multa per violazione al Codice della Strada?

Ebbene, tale foglio, qualora non vi sia stata la contestazione personale degli agenti accertatori per assenza del trasgressore, non costituisce verbale di contravvenzione.

Quindi non è possibile proporre opposizione innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace nel termine di 60 giorni dalla contestazione.

Esso, bensì è un “preavviso di contestazione”, il quale non ha alcun valore giuridico e pertanto non è atto impugnabile.

Per far si che il procedimento sanzionatorio si perfezioni nei confronti del trasgressore, infatti, è necessario che copia di tale verbale venga recapitata presso la residenza od il domicilio del trasgressore o dell’intestatario del veicolo in questione.

Tale copia dovrà essere recapitata nel termine perentorio di 150 giorni dall’infrazione, tramite lettera raccomandata A.R., il quale nel termine di 60 giorni dal perfezionamento della notifica è legittimato a proporre opposizione.

Impugnazione

L’impugnazione del “preavviso di contestazione” infatti,  costringe il Giudice di Pace o il Prefetto a dichiarare il ricorso inammissibile.

Inoltre, spesso convinti di aver già fatto opposizione, si perde il diritto ad essa facendo decorrere inutilmente i 60 giorni.

Nel seguente articolo vediamo come fare correttamente l’impugnazione di una contravvenzione notificata.

Avv. Cesare Salmè

Ordine degli Avvocati di Catania

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22/05/2010